Le raccomandazioni del Ministero dell’Interno sul rispetto del Dpcm per la “fase 2”: «verificate l’applicazione coerente delle norme»

Scritto da aostapresse

3 Maggio 2020 - 19:30
Una pattuglia della Polizia durante un controllo di uno spostamento

Le disposizioni “applicabili sull’intero territorio nazionale” previste dalle settanta pagine del decreto del presidente del Consiglio dei Ministri dello scorso lunedì 26 aprile, che definiscono la “fase 2” dell’emergenza sanitaria in corso, sono chiarite da una circolare inviata sabato 2 maggio da Matteo Piantedosi, capo del Gabinetto del ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, a tutti i Prefetti della Repubblica, ai Commissari del Governo per le Province di Trento e Bolzano ed al presidente della Regione Valle d’Aosta.

“Tali misure sono applicabili sull’intero territorio nazionale a partire dal 4 maggio 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020”, inizia la circolare, che subito affronta la questione degli “spostamenti”, che vanno sempre giustificati con un’autocertificazione, arrivata alla sua quinta versione (che si può scaricare da qui).
“L’articolo 1, comma 1, lettera a) consente, in via generale e ora in ambito regionale, gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute – si legge – in tale ambito il provvedimento innova la precedente normativa prevedendo espressamente che si considerano necessari, e come tali giustificati, gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie. Con riguardo al termine “congiunti”, si evidenzia che l’ambito cui si riferisce tale espressione può ricavarsi in modo sistematico dal quadro normativo e giurisprudenziale. Alla luce di tali riferimenti, deve ritenersi che la definizione ricomprenda i coniugi, i rapporti di parentela, affinità e di unione civile, nonché le relazioni connotate «da duratura e significativa comunanza di vita e di affetti»”.

“Del resto, una lettura siffatta è coerente con la previsione, contenuta nello stesso Dpcm alla successiva lettera i) del medesimo comma – scrive Piantedosi – riguardante le persone cui è consentita la partecipazione alle cerimonie funebri. Viene, invece, sancito, con la stessa norma, il divieto per tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. Il medesimo articolo 1, comma 1, lettera a), stabilisce, infine, che è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Pertanto, una volta che si sia fatto rientro, non saranno più consentiti spostamenti al di fuori dei confini della regione in cui ci si trova, qualora non ricorra uno dei motivi legittimi di spostamento sopra indicati. Le circostanze giustificative di tutti gli spostamenti ammessi, in caso di eventuali controlli, possono essere fornite nelle forme e con le modalità consentite. La giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata”.

La circolare chiarisce anche sulla possibilità di svolgere attività motoria e sportiva: “l’articolo 1, comma 1, lettera f) conferma il divieto di attività ludica o ricreativa all’aperto – si legge – e consente lo svolgimento di attività sportiva o motoria sia individualmente che con un accompagnatore (per i minori e le persone non completamente autosuffìcienti), purché sia rispettata la distanza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività. La norma pertanto non solo reintroduce l’attività sportiva fra quelle consentite, ma rimuove, tanto per l’attività sportiva che per quella motoria, il limite della prossimità alla propria abitazione. L’articolo 1, comma 1, lettera g), allo scopo di consentire la graduale ripresa delle attività sportive, consente le sessioni di allenamento, a porte chiuse, degli atleti professionisti e non professionisti di discipline sportive individuali, riconosciuti di interesse nazionale dal “Coni”, dal Comitato paralimpico italiano e dalle rispettive Federazioni, in vista della loro partecipazione ai Giochi olimpici o a manifestazioni nazionali e internazionali, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e del divieto di assembramento. Sulla base di una lettura sistematica delle varie disposizioni, suffragata da un orientamento condiviso in sede interministeriale, si ritiene sia comunque consentita, anche agli atleti, professionisti e non, di discipline non individuali, come ad ogni cittadino, l’attività sportiva individuale, in aree pubbliche o private, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri e rispettando il divieto di ogni forma di assembramento”.
In Valle d’Aosta, l’ordinanza del presidente della Regione, ha anche permesso l’utilizzo di mezzi pubblici o privati per recarsi nel luogo in cui svolgere attività motoria o sportiva.

https://aostapresse.it/2020/05/03/in-valle-daosta-la-fase-2-dellemergenza-consente-in-pratica-le-passeggiate-in-montagna-e-la-pesca-restano-chiusi-i-parrucchieri-ma-non-quelli-per-cani/

Per quanto riguarda le attività commerciali al dettaglio “l’articolo 1, comma 1, lettera z), nel confermare l’attuale regime di sospensione delle attività commerciali al dettaglio – rimarca il Capo di Gabinetto del Ministero dell’Interno – ribadisce l’esclusione da tale misura delle attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità indicate nell’allegato 1 al decreto stesso. Restano aperte, inoltre, le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie e viene ribadito l’obbligo di garantire, in ogni caso, la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Al riguardo, si segnala che nel novero delle attività consentite è stato inserito nel suddetto allegato il commercio al dettaglio di fiori, piante, semi e fertilizzanti”.
“L’articolo 1, comma 1, lettera aa), conferma la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione – ricorda la circolare – fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale che garantiscano la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
Restano consentite la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché, ed è questa la novità introdotta, la ristorazione con asporto, fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi, evitando, in ogni caso, assembramenti”.

Particolare attenzione viene richiesta per il controllo della attività produttive industriali e commerciali: “l’articolo 2 del decreto in argomento amplia il novero delle attività consentite, da una parte, aggiungendo nuovi codici “Ateco” rispetto a quelli contenuti nell’allegato 3 al Dpcm del 10 aprile 2020 e, dall’altra, ricomprendendo ulteriori attività all’interno delle tipologie identificate dai codici “Ateco” già presenti. Per effetto di tale nuova elencazione, risultano pertanto comprese nel citato allegato 3 anche quelle attività la cui prosecuzione, ai sensi del Dpcm 10 aprile 2020, era sottoposta al sistema della preventiva comunicazione al Prefetto”.
“Il comma 6 del citato articolo 2 subordina la prosecuzione di tutte le attività consentite al rispetto dei contenuti del protocollo di sicurezza negli ambienti di lavoro – sottolinea Matteo Piantedosi – sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, del protocollo di sicurezza nei cantieri, anch’esso sottoscritto il 24 aprile 2020, e del protocollo di sicurezza nel settore del trasporto e della logistica del 20 marzo 2020, eliminando ogni altra forma di comunicazione o autorizzazione preventiva. Il sistema della verifica della sussistenza delle condizioni richieste per la prosecuzione delle attività aziendali, basato sulle comunicazioni degli interessati ai Prefetti, previsto nella previgente normativa, viene, infatti, sostituito con un regime di controlli sull’osservanza delle prescrizioni contenute nei protocolli richiamati in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. Al riguardo, le SS.LL. vorranno, nell’ambito del coordinamento e della pianificazione delle attività finalizzate a garantire un’attenta vigilanza sull’attuazione delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza da “covid-19″ all’interno delle aziende, programmare specifici servizi di controllo. A tal fine, potranno essere costituiti nuclei a composizione mista che prevedano l’apporto, in sede di verifica e accertamento, nell’ambito delle rispettive competenze, di personale delle articolazioni territoriali del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, dell’Ispettorato nazionale del Lavoro e del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, nonché delle Aziende sanitarie locali”.

“Di particolare interesse – evidenzia la circolare – è la previsione contenuta nell’articolo 2, comma 11, del Dpcm in argomento, che affida alle Regioni la funzione di monitoraggio dell’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale, a garanzia dello svolgimento in sicurezza delle attività produttive. Nei casi in cui da tale monitoraggio emerga un aggravamento del rischio sanitario, individuato secondo i principi di cui all’allegato 10 al Dpcm e i criteri stabiliti con il decreto dal Ministro della salute adottato in data 30 aprile 2020. il presidente della Regione propone tempestivamente al ministro della salute, ai fini dell’immediato esercizio dei poteri di cui all’articolo 2, comma 2, del citato Decreto Legge n. 19/2020, le misure restrittive necessarie e urgenti per le attività produttive delle aree del territorio regionale specificamente interessate dall’aggravamento”.

“Come si può rilevare, la disciplina dettata dal nuovo Dpcm – evidenzia ancora il documento del Viminale –  univocamente finalizzata al perseguimento della salvaguardia della salute pubblica, contempla misure che, da una parte, intervengono nella sfera dei diritti individuali e, dall’altra, regolano lo svolgimento delle attività produttive. In relazione a queste ultime, a fronte dell’esigenza di sostenere il riavvio del tessuto produttivo economico nazionale, si pone l’imprescindibile necessità di garantire la sicurezza dei lavoratori e di assicurare idonei livelli di protezione negli ambienti di lavoro. Determinante, per il conseguimento di tali obiettivi, sarà pertanto l’attivazione di un adeguato sistema di controlli, teso a verificare la puntuale osservanza delle prescrizioni poste a presidio delle suddette tutele e ad applicare le eventuali, relative sanzioni. D’altro canto, per quanto riguarda le prescrizioni sulla possibilità di spostamento delle persone, ferma restando l’assoluta necessità di far leva sul senso di responsabilità dei singoli cittadini, il quadro complessivo delle misure adottate impone di trovare un punto di equilibrio tra il primario obiettivo di salvaguardare la salute pubblica, da perseguire essenzialmente con il divieto di assembramento e, più in generale, con il distanziamento interpersonale e ogni altra forma di protezione individuale, e l’esigenza di contenere l’impatto sulla vita quotidiana dei cittadini”.

“In questo ambito, la valutazione dei casi concreti dovrà essere affidata ad un prudente ed equilibrato apprezzamento – raccomanda Matteo Piantedosi nella parte finale della circolare – che, nella prioritaria considerazione delle specifiche finalità sanitarie sottese alle predette, essenziali misure, conduca ad una applicazione coerente delle disposizioni contenute nel Dpcm in parola. Nel fare riserva di fornire ulteriori chiarimenti e precisazioni in merito alle modalità di attuazione delle misure in argomento, anche sulla base delle questioni applicative che le SS.LL. avranno opportunità di rilevare, si rinnova l’invito a consultare regolarmente i siti istituzionali del Governo e di questo Ministero, nelle sezioni, in costante aggiornamento, appositamente dedicate alle risposte ai quesiti più frequenti nelle materie in esame”.

La circolare integrale del Ministero dell’Interno del 2 maggio

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