La Presidenza della Regione, in nota, “informa che il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 ha sostituito i precedenti dpcm con i quali erano state adottate misure atte a contrastare e contenere il diffondersi del virus “covid-19″. Pertanto a partire dalla mezzanotte di 14 aprile 2020, cessano di avere efficacia i precedenti dpcm dell’8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell’11 marzo 2020, del 22 marzo 2020 e del 1° aprile 2020”.
“Il dpcm del 10 aprile 2020, la cui efficacia è fissata a partire dal 14 aprile 2020 e fino al 3 maggio 2020 – continua la nota della Regione – contiene ed attualizza le disposizioni già contenute anche nel dpcm del 22 marzo 2020, riguardante le attività produttive consentite. Per effetto dell’articolo 2, comma 1, del dpcm 10 aprile 2020 sono sospese, su tutto il territorio nazionale, fino al 3 maggio 2020 tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate negli allegati 1, 2 e 3, allegati che potranno essere oggetto di modifiche con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze”.
“Come il precedente dpcm del 22 marzo anche il dpcm del 10 aprile 2020 stabilisce alcune deroghe – precisa ancora la nota – con riferimento ad alcune fattispecie, disciplinate nei commi 3, 6 e 7 dell’articolo 2. Maggiori informazioni su tali deroghe possono essere reperite alla pagina Internet dei servizi di Prefettura, nella quale è pubblicata anche la modulistica da utilizzare per le comunicazioni da inviare all’autorità prefettizia”.
Sul sito si legge quindi che “In particolare, l’articolo 2, comma 3, stabilisce che “restano sempre consentite, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, nella quale comunicazione sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite, anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 3, nonché delle filiere delle attività dell’industria dell’aerospazio, della difesa e delle altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, autorizzate alla continuazione, e dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui al comma 4”.
“L’articolo 2, comma 6, invece – viene approfondito – stabilisce che sono altresì consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti” e che “in ogni caso, non è soggetta a comunicazione l’attività dei predetti impianti finalizzata a garantire l’erogazione di un servizio pubblico essenziale”.
“Infine, l’articolo 2, comma 7 – si precisa ancora – prevede che “sono consentite le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, incluse le lavorazioni, gli impianti, i materiali, i servizi e le infrastrutture essenziali per la sicurezza nazionale e il soccorso pubblico, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive”. Quest’ultima ipotesi, costituisce una novità rispetto al precedente articolo 1, comma 1, lettera h) del dpcm 22 marzo 2020, in quanto in base alla disciplina previgente tali attività erano soggette ad autorizzazione da parte del Prefetto, mentre in base al dpcm 10 aprile sono soggette come per le ipotesi previste ai commi 3 e 6 ad un obbligo di comunicazione e non ad una richiesta di autorizzazione”.
“Per tutte le fattispecie previste è stabilito che il Prefetto – si legge ancora sul sito – in Valle d’Aosta il presidente della Regione nell’esercizio delle funzioni prefettizie, può sospendere le attività soggette a comunicazione, qualora ritenga che non sussistano, nel caso dell’articolo 2, comma 3, le condizioni di funzionalità ad assicurare la continuità delle filiere di cui all’allegato 3, nel caso dell’articolo 2, comma 6, che dall’interruzione non derivi un pregiudizio all’impianto o pericolo di incidenti, mentre nel caso dell’articolo 2, comma 7, nel caso in cui il Prefetto ritenga che le attività oggetto di comunicazione non rientrino nei settori indicati. Sino alla comunicazione degli eventuali provvedimenti di sospensione da parte del presidente della Regione nell’esercizio delle funzioni prefettizie, le relative attività sono legittimamente esercitate sulla base delle dichiarazioni rese”.
Quindi “l’articolo 2, comma 12, del dpcm 10 aprile 2020 prevede anche che per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione. Inoltre, sempre previa comunicazione al Prefetto, è consentita la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture”.
Il dpcm del 10 aprile 2020 con gli allegati
Fonti: Ufficio stampa della Regione autonoma Valle d’Aosta e sezione Servizi di Prefettura del sito Internet della Regione autonoma Valle d’Aosta