Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato. lunedì 9 marzo 2020, il Decreto recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus “covid-19” sull’intero territorio nazionale.
Il provvedimento estende le misure di cui all’art. 1 del Decreto dell’8 marzo 2020 a tutto il territorio nazionale. È inoltre vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. In ultimo, è modificata la lettera d dell’art.1 del Dpcm 8 marzo 2020 relativa agli eventi e manifestazioni sportive. Tali disposizioni producono effetto dalla data del 10 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020.
L’articolo 1, che dispone “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale” definisce il fatto che “allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus “covid-19″ le misure di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all’intero territorio nazionale” e che “sull’intero territorio nazionale e’ vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico”.
Viene inoltre modificato il decreto precedente, disponendo che “sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal “Comitato olimpico nazionale italiano – Coni” e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali; resta consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus “covid-19″ tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; lo sport e le attività motorie svolti all’aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro”.
Nelle disposizioni finali precisate nell’articolo 2 del Decreto si definisce “l’effetto dalla data del 10 marzo 2020” fino “al 3 aprile 2020” e che “dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti le misure di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 ove incompatibili con la disposizione dell’articolo 1 del presente decreto”.
Fonte: Presidenza del Consiglio dei Ministri