La Presidenza della Regione comunica le “indicazioni per il contenimento dell’emergenza da covid-2019” a dipendenti pubblici e scuole

Scritto da aostapresse

3 Marzo 2020 - 11:45
Pio Porretta e Renzo Testolin

Il presidente della Regione vicario, Renzo Testolin, ed il capo della Protezione civile della Valle d’Aosta, Pio Porretta, hanno inviato a tutti i dirigenti regionali, alle Istituzioni scolastiche, agli Enti locali, al Consiglio Valle ed ai sindacati una comunicazione sulle “Indicazioni in materia di contenimento e di gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-2019 di cui agli articoli 3 e 4 del DPCM 1° marzo 2020”.

“Come noto, in relazione alla attuale situazione di emergenza sanitaria internazionale – si legge nelle premesse – il Governo, a più riprese, è da ultimo intervenuto con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 1° marzo 2020, che introduce misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-2019. Il decreto interviene in modo organico, allo scopo di prevenire e contrastare l’ulteriore trasmissione del virus nonché garantire uniformità nell’attuazione dei programmi di profilassi. Tale decreto la cui efficacia decorre dal 2 marzo 2020, fino all’8 marzo, salvo diverse previsioni contenute nelle singole misure, fa cessare gli effetti del decreto del presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, nonché il decreto del presidente del Consiglio 25 febbraio 2020. In relazione a ciò, stante la situazione epidemiologica in atto, si richiamano, in particolare gli articoli 3 e 4 del citato decreto che dettano disposizioni valevoli sull’intero territorio nazionale nonché le disposizioni di cui alla Direttiva n. 1 del 25 febbraio 2020 del Ministro per la pubblica amministrazione”.

“I dirigenti di primo livello della Giunta regionale sono invitati a diffondere la presente comunicazione agli enti pubblici vigilati e agli enti privati controllati di rispettiva competenza – dispone quindi la Presidenza della Regione autonoma Valle d’Aosta – il dirigente della struttura operativa Società partecipate, credito e previdenza integrativa è invitato a diffondere la presente comunicazione alle società a controllo pubblico diretto e a “Finaosta SpA” per le società controllate indirettamente. In generale, gli uffici sono tenuti ad assicurare, in via ordinaria e per la propria competenza, la normale apertura degli uffici e il regolare svolgimento di tutte le proprie attività istituzionali. La direttiva non riguarda i servizi per le emergenze ed i servizi pubblici essenziali coinvolti nella gestione dell’emergenza epidemiologica in atto”.

Per quanto riguarda le “Misure di carattere organizzativo nei luoghi di lavoro a carico dei datori dei lavoro”, la comunicazione specifica che “i datori di lavoro e i dirigenti provvedono ad organizzare e svolgere le iniziative e gli eventi aggregativi di qualsiasi natura, così come ogni forma di riunione e attività formativa (quali convegni, attività formative o informative, ecc.) privilegiando modalità tali da assicurare un adeguato distanziamento come misura precauzionale ed evitando il sovraffollamento dei locali; garantire lo svolgimento delle missioni nazionali e internazionali ritenute indispensabili o indifferibili rispetto alla propria attività istituzionale ovvero volte ad assicurare la partecipazione a riunioni organizzate o convocate dall’Unione europea o dagli Organismi internazionali di cui l’Italia è parte, promuovendo negli altri casi modalità di partecipazione in call conference o sistema similare; le sole aree verso le quali è opportuno escludere i viaggi di missione sono indicate dal Ministero per gli affari esteri e la cooperazione internazionale di intesa con il Ministero della salute; adottare, nello svolgimento delle procedure concorsuali, le opportune misure logistiche e organizzative volte a ridurre i contatti ravvicinati tra i candidati, garantendo comunque la necessaria distanza di sicurezza, durante la fase dell’accesso e dell’uscita dalla sede, dell’identificazione e dello svolgimento delle prove; negli uffici adibiti al ricevimento del pubblico (atri, sportelli e sale d’attesa), evitare il sovraffollamento, ossia la contestuale presenza di un numero di persone superiore al numero di sedute disponibili per gli utenti in attesa, assicurare la frequente aerazione dei locali, verificare che sia effettuata da parte delle ditte incaricate un’accurata pulizia e disinfezione delle superfici ed ambienti, mantenere un’adeguata distanza con l’utenza esterna, verificare la disponibilità di strumenti di facile utilizzo per l’igiene e la pulizia della cute, quali dispensatori di soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani, esporre presso gli uffici aperti al pubblico le informazioni sulle misure di prevenzione rese note dal Ministero della Salute di cui all’allegato 4 del DPCM 1° marzo 2020”.

Inoltre va “verificata la disponibilità per i lavoratori di strumenti di facile utilizzo per l’igiene e la pulizia della cute, quali ad esempio i normali dispensatori di sapone, di disinfettante o antisettico per le mani, salviette asciugamano monouso” e bisogna “sensibilizzare i dipendenti affinché nel caso in cui si dovessero presentare sintomi, anche lievi, che possono essere indicativi di eventuale infezione (quali febbre, tosse, difficoltà respiratoria, stanchezza, dolori muscolari), evitino di accedere direttamente alle strutture di Pronto Soccorso del servizio sanitario regionale rivolgendosi, invece, telefonicamente al proprio medico curante o al numero di emergenza 112 o al numero verde 1500 del Ministero della Salute o al numero verde 800 122 121 dell’Amministrazione regionale” oltre a “favorire la diffusione in tempo reale o comunque con la massima celerità tra i propri dipendenti, anche utilizzando gli strumenti telematici di comunicazione interna (come ad esempio: sito internet, intranet, newsletter, messaggistica per telefonia mobile), delle informazioni disponibili, con particolare riferimento alle indicazioni e ai comportamenti da seguire, sui siti del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità“.

Gli “obblighi a carico dei lavoratori e dei datori di lavoro e coloro che, a diverso titolo, operano nei luoghi di lavoro d’interesse” se “provengano dai comuni o dalle province di cui agli allegati 1, 2 e 3 del DPCM 1° marzo 2020 (allegato 1, i comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini in Lombardia e Vo’ in Veneto; allegato 2, le regioni Emilia-Romagna; Lombardia e Veneto e le province di Pesaro e Urbino e Savona; allegato 3, le province di Bergamo; Lodi; Piacenza e Cremona, n.d.r.) o che abbiano avuto contatto con persone provenienti dai medesimi territori”,
Se sono “transitati o abbiano sostato nei comuni di cui all’allegato 1 al DPCM 1° marzo 2020, sono tenuti a comunicare immediatamente tale circostanza al proprio datore di lavoro, ai sensi dell’articolo 20, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche per la conseguente informativa all’Autorità sanitaria competente, ai fini della salvaguardia della salute del luogo di lavoro e dell’adozione di ogni misura necessaria, ivi compresa la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva. In tal caso, il datore di lavoro acquisisce tutte le informazioni necessarie e provvede a segnalare a sua volta al Dipartimento della Prevenzione dell’Azienda Usl per gli adempimenti di competenza: e-mail: igiene.pubblica@ausl.vda.it,  numero telefonico 0165/77.46.11/12”.

Nel caso “di svolgimento della prestazione lavorativa in casi particolari” per “contemperare l’interesse alla salute pubblica con quello alla continuità dell’azione amministrativa, i datori di lavoro possono ricorrere alle modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa (cosiddetto “lavoro agile”), favorendo tra i destinatari delle misure: a) i lavoratori portatori di patologie che li rendono maggiormente esposti al contagio; b) i lavoratori che si avvalgono di servizi pubblici di trasporto per raggiungere la sede lavorativa; c) i lavoratori sui quali grava la cura dei figli a seguito dell’eventuale contrazione dei servizi dell’asilo nido e della scuola dell’infanzia; d) i lavoratori del precedente paragrafo; e) i lavoratori residenti o domiciliati nelle regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto, come previsto dall’allegato 2 del DPCM 1° marzo 2020″.
Anche in questi casi “i lavoratori pertanto sono tenuti a segnalare l’eventuale sussistenza di una delle precedenti condizioni. I datori di lavoro sono tenuti a valutare la situazione del lavoratore, anche in relazione alle mansioni lavorative attribuite, ed, eventualmente, a disporre il ricorso al “lavoro agile”, con mezzi a carico del lavoratore, secondo le modalità previste dall’art. 4, comma 1, lett. a), del DPCM 1° marzo 2020. La durata delle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa mediante lavoro agile è stabilita dal datore di lavoro in relazione al perdurare dell’emergenza epidemiologica”.

Per quanto riguarda le Istituzioni scolastiche “i docenti avranno cura di informare gli alunni e gli studenti sulle presenti indicazioni senza creare situazioni di allarmismo. I viaggi di istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono sospese fino alla data del 15 marzo 2020. La riammissione nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria, di durata superiore a cinque giorni, avviene fino alla data del 15 marzo 2020, dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti. Il dirigente scolastico raccomanda al personale ausiliario o alle ditte di pulizia di pulire con ancora più accortezza tutte le superfici. Data la specificità delle modalità di svolgimento delle attività scolastiche, particolare attenzione sarà riservata alle maniglie delle porte e alle eventuali macchine erogatrici di bevande o alimenti. La carta asciugamani utilizzata dovrebbe essere raccolta e gettata il più frequentemente possibile”.

“In generale – conclude la comunicazione di Renzo Testolin e Pio Porretta – si ribadiscono le seguenti raccomandazioni elaborate dal Ministero della salute per ciascun cittadino di cui all’allegato 4 del DPCM 1° marzo 2020: lavarsi spesso le mani; evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; non toccare occhi, naso e bocca con le mani; coprire bocca e naso se si starnutisce o se si tossisce; non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico; pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o se si assistono persone malate. Ulteriori misure potranno essere comunicate in relazione all’evolversi dell’emergenza epidemiologica”

Fonte: Presidenza della Regione autonoma Valle d’Aosta

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