“Il presidente della Regione, come è noto, con ordinanza numero 116 del 19 marzo 2020, a fronte della crescente diffusione dell’emergenza sanitaria che ha ormai coinvolto quasi tutti i Comuni valdostani, al fine di limitare ancor più gli spostamenti e
contenere gli assembramenti, ha disposto la chiusura dei cantieri”.
Inizia così una comunicazione di Pio Porretta, capo della Protezione civile e “soggetto attuatore” dell’emergenza da “covid-19” per la Valle d’Aosta di precisazioni in merito all’ordinanza del presidente della Regione sulla chiusura dei cantieri, inviata lunedì 23 marzo ai sindaci valdostani: “sono esclusi dall’ambito di applicazione dell’ordinanza in questione – si legge – i cantieri impegnati nella realizzazione di opere necessarie ad assicurare la fornitura di servizi pubblici essenziali alla popolazione, quali la fornitura di energia elettrica, di acqua potabile, di gas o di altri combustibili; i cantieri necessari per il ripristino di strutture a seguito di eventi o malfunzionamenti o la messa in sicurezza di strutture ed abitati. Rientrano in tali casistiche, la manutenzione della rete viaria, la riparazione degli acquedotti, delle fognature e degli impianti di depurazione, le attività di disgaggio conseguenti a frane, smottamenti, valanghe, caduta massi; i cantieri impegnati nella sanificazione di locali o impianti, quali attività di sanificazione di uffici o di attrezzature, al fine della tutela della salute pubblica; i lavori di messa in sicurezza all’interno dei cantieri, quali attività di messa in sicurezza di uno scavo, di una copertura in corso di rifacimento o di una demolizione in corso, in vista della chiusura del cantiere. E’ ammessa la prosecuzione delle attività di cantiere di per sé vietate limitatamente al tempo strettamente necessario alla chiusura delle stesse, quali il ricovero di mezzi o di materiali e lo smontaggio di attrezzature. Si ricorda che, nei cantieri aperti, devono sempre essere rispettate le misure di protezione previste dalla normativa a tutela dei lavoratori dal pericolo di contagio”.
“Per quanto riguarda i cantieri agricoli – continua il documento di Pio Porretta – si precisa che sono da considerarsi cantieri agricoli e quindi soggiacenti alle restrizioni sopra indicate solo quelle attività che dispongono di titolo abilitativo temporaneo (quale “Scia” o altro titolo). Per le altre attività agricole, che non sono da considerarsi cantieri temporanei ma attività ordinarie, vale la disciplina generale di cui all’articolo 1 al punto 4) del DPCM 11 marzo 2020 che consente, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi. Tale disposizione vale esclusivamente per le attività svolte da imprese agricole, per mezzo dei loro titolari, famigliari, coadiutori e dipendenti. Tale disposizione non vale invece per chi dall’attività agricola non trae reddito, ma svolge attività agricola per l’autoconsumo. Questi ultimi dovranno osservare le disposizioni generali per tutta la popolazione e restare presso la propria abitazione, fatte salve quelle attività, quali i trattamenti fitosanitari, che, su indicazione delle autorità competenti, sono resi obbligatori per prevenire problematiche di ordine generale”.
Fonte: Protezione civile della Valle d’Aosta