Nella nuova ordinanza di Testolin, sulle regole per la riapertura delle attività, si legge che la Valle d’Aosta è “a rischio basso” sulla possibilità di contagio

Scritto da aostapresse

18 Maggio 2020 - 8:30
Renzo Testolin ed Albert Chatrian in conferenza stampa

Arriva mezz’ora dopo la mezzanotte tra domenica 17 e lunedì 18 maggio la comunicazione, da parte della Presidenza della Regione, della firma, da parte di Renzo Testolin, dell’ordinanza 207 “con la quale è stata disposta la riapertura progressiva di una serie di attività in Valle d’Aosta, rimaste chiuse durante tutto il periodo di lockdown per l’emergenza covid-19” che “fa seguito al Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri reso pubblico nella serata di ieri”.

Il titolo della nuova ordinanza, che revoca le precedenti 201 e 203 del 12 e 13 maggio, è sempre “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-19” e citando il decreto-legge numero 33 del 16 maggio sottolinea che “cessano di avere effetto tutte le misure limitative della circolazione all’interno del territorio regionale” ribadendo che “fino al 2 giugno 2020 sono vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci sì trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative, dì assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza” e che “Fino al 2 giugno 2020, sono vietati gli spostamenti da e per l’estero, con mezzi di trasporto pubblici e privati, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute o negli ulteriori casi individuati con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicìlio, abitazione o residenza. A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti da e per l’estero possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, anche in relazione a specifici Stati e territori, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e degli obblighi internazionali”.

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Nelle premesse dell’ordinanza proseguono le citazioni della nuova normativa nazionale, con il divieto di “assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico” e le disposizioni su manifestazioni, eventi e spettacoli, “attività economiche, produttive e sociali”, sul monitoraggio “con cadenza giornaliera, dell’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale” e sul preventivo “accertamento della compatibilità” delle “attività dei servizi di ristorazione” e delle “attività inerenti ai servizi alla persona” con “l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori” e che individuino “i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi”.

Vengono inoltre citate “le Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020, di cui all’allegato 17 al decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020, recanti indirizzi operativi specifici validi per i singoli settori di attività, finalizzati a fornire uno strumento sintetico e immediato di applicazione delle misure di prevenzione e contenimento di carattere generale, per sostenere un modello di ripresa delle attività economiche e produttive compatibile con la tutela della salute di utenti e lavoratori” e viene dichiarato che in Valle d’Aosta “in relazione ai dati forniti dalle Autorità sanitarie e stanti le proiezioni sulla prosecuzione del contagio che attestano che l’indice del contagio “R con zero” è calato progressivamente, non sia al momento necessario prevedere misure ulteriormente restrittive secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19″, richiamando i report del sistema di monitoraggio del rischio sanitario introdotto dal Ministero della salute nei quali “la Valle d’Aosta è classificata a rischio basso”.

Il presidente Renzo Testolin ritiene quindi “per quanto attiene alle attività economiche, produttive e sociali” adottare “misure di adattamento alla situazione del territorio valdostano, procedendo altresì alla revoca delle ordinanze n. 201 del 12 maggio 2020 e n. 203 del 13 maggio 2020, nonché a una parziale ridefinizione delle misure disposte con dette ordinanze” dopo aver accertato che “le attività dei servizi di ristorazione e dei servizi alla persona sono compatibili con l’andamento della situazione epidemiologica nel territorio regionale ed esercitabili nel rispetto dei protocolli approvati dalla Giunta regionale con deliberazione n. 387 in data 15 maggio 2020” e considerata anche “la necessità di conseguire un sempre ragionevole equilibrio nel bilanciamento dei principi di tutela della salute, che resta ovviamente prevalente, e della tutela del tessuto socioeconomico regionale, in funzione dell’andamento dell’evoluzione della crisi epidemiologica, anche in relazione alle caratteristiche e alle peculiarità regionali”.

L’ordinanza quindi, revocando dal 18 maggio “le ordinanze n. 201 del 12 maggio 2020 e n. 203 del 13 maggio 2020”, consente “le attività economiche, produttive e lavorative, a condizione che rispettino i contenuti dei protocolli approvati con deliberazione della Giunta regionale pubblicata nel sito istituzionale della Regione. Fino all’approvazione dei protocolli da parte della Giunta regionale trovano applicazione le Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020 di cui all’allegato 17 al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020, nonché, per quanto non disciplinato dai predetti atti, i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale”.

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“Le attività dei servizi di ristorazione e dei servizi alla persona sono esercitabili nel rispetto dei protocolli approvati dalla Giunta regionale con deliberazione n. 387 in data 15 maggio 2020”, delibera che è stata pubblicata sul sito della Regione solo martedì 19 maggio, mentre “le attività di accoglienza e soggiorno presso alberghi e residenze turistico-alberghiere di cui alla l.r. 33/1984, presso le strutture ricettive extralberghiere di cui alla l.r. 11/1996, presso i complessi ricettivi all’aperto di cui alla l.r. 8/2002 e presso le strutture agrituristiche di cui alla l.r. 29/2006, si svolgono, nelle more dell’approvazione dal parte della Giunta regionale di specifici protocolli, nel rispetto delle “Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome” del 16 maggio 2020 di cui all’allegato 17 al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020″.

Nell’ordinanza 207, dato che vengono revocate “le misure previste dalle ordinanze n. 201 in data 12 maggio 2020 e n. 203 in data 13 maggio 2020” vengono ripetute le disposizioni già presenti nelle ordinanze precedenti relative alle “Attività delle Guide alpine”, alle “Attività professionali di cui alla Legge regionale 1/2003” (Guide turistiche ed escursionistiche), ai “Servizi per animali”, introducendo le disposizioni per le “Botteghe scuola”, consentita “nelle more dell’approvazione di protocolli specifici o linee di indirizzo” e “svolta nel rispetto del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus “covid-19″ negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all’allegato 12 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020”.

Le indicazioni per l’attività motoria e sportiva sono le medesime dell’ordinanza precedente così come quelle per la fruizione dei parchi, ribadendo che “per quanto non disciplinato dalla presente ordinanza vale quanto disposto dal decreto del presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 maggio 2020”.

L’ordinanza 207 “ha validità dal 18 maggio 2020 fino a nuovo provvedimento” e, prevede che “conservano validità le ordinanze n. 104 in data 11 marzo (la prima, che ha chiuso i servizi per i disabili), n. 115 in data 19 marzo (la chiusura degli ambulatori), n. 123 in data 26 marzo (la gestione del trasporto pubblico locale) e n. 124 in data 27 marzo 2020 (le ulteriori indicazioni per la gestione dell’emergenza “covid-19″).

L’ordinanza 207 del 17 maggio 2020

Il Dpcm del 17 maggio 2020

Gli allegati al Dpcm del 17 maggio 2020

Fonte: ordinanza n.207 del 17 maggio 2020 del presidente della Regione autonoma Valle d’Aosta

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