Il decreto-legge 44 del 1° aprile 2021, all’articolo 4, che contiene disposizioni urgenti in materia di prevenzione del contagio da Sars-CoV-2, introduce l’obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza.
Lo ricorda, in una nota, l’Assessorato regionale della sanità, salute e politiche sociali: “l’obbligo di sottoporsi a vaccinazione gratuita – si legge – riguarda gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati.
Ciascun Ordine professionale territoriale è tenuto a trasmettere tempestivamente l’elenco degli iscritti e ciascun datore di lavoro degli operatori di interesse sanitario, tra i quali sono compresi anche, a titolo esemplificativo, gli Enti locali e le cooperative sociali, gestori dei relativi servizi, è tenuto a trasmettere l’elenco dei propri dipendenti con l’indicazione, in entrambi i casi, del luogo di rispettiva residenza”.
Al fine di accelerare gli adempimenti prescritti dalle predette disposizioni, l’Assessorato richiede la compilazione della presente tabella che dovrà poi essere inviata all’indirizzo PEC del Dipartimento sanità e salute, sanita_politichesociali@pec.regione.vda.it.
Fonte: Ufficio stampa Regione autonoma Valle d’Aosta