Per lo Stato è incostituzionale la normativa regionale sulla gestione dei rifiuti, che penalizza chi arriva da fuori Valle

Scritto da aostapresse

8 Aprile 2020 - 18:20
Il ministro Francesco Boccia a Palazzo regionale nel settembre 2019, con Fosson, Rini e Chatrian

Nella riunione del Consiglio dei Ministri di lunedì 6 aprile, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Francesco Boccia, sono state esaminate venti leggi delle Regioni e delle Province autonome e, per quanto riguarda la Valle d’Aosta è stato deciso di impugnare “la legge regionale n. 1 dell’11 febbraio 2020  si legge nella nota di Palazzo Chigi – recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d’Aosta (Legge di stabilità regionale per il triennio 2020/2022). Modificazioni di leggi regionali”, in quanto una norma riguardante il tributo speciale per il deposito dei rifiuti solidi in discarica eccede dalle competenze statutarie e viola gli standard uniformi posti sul territorio statale, a tutela dell’ambiente, dall’articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione”.

“Essa si pone, inoltre – sottolinea la nota – in contrasto con i principi di libertà di iniziativa economica e di libera circolazione di cose tra le Regioni, in violazione dei parametri di cui agli articoli 3, 41 e 120 della Costituzione e viola, infine, l’articolo 119, secondo comma, della Costituzionale che subordina la possibilità per le Regioni di stabilire ed applicare tributi ed entrate proprie al rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario”.

L’articolo in questione è il numero 38, che prevede il “Finanziamento per interventi di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati di rilevanza regionale. Modificazione alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31”) e definisce i prezzi per “ospitare” nelle discariche valdostane i rifiuti, prevedendo, per i rifiuti inerti non soggetti a caratterizzazione analitica 2 euro a tonnellata; per i rifiuti derivanti da attività da scavo (terre e rocce), a seconda del tipo, da 5 a 10 euro a tonnellata; per i rifiuti speciali assimilabili agli urbani, 18 euro a tonnellata; per i rifiuti urbani da spazzamento delle strade, 5,17 euro a tonnellata mentre per quelli speciali 10 euro a tonnellata; per le sabbie da impianti di depurazione delle acque reflue urbane e assimilate ed  i rifiuti speciali non pericolosi del settore metallurgico smaltiti in discariche per rifiuti non pericolosi, 5,17 euro a tonnellata; per i rifiuti speciali non pericolosi ammessi allo smaltimento in discariche per inerti prodotti in Regione, 10 euro a tonnellata, prezzo che, per quelli provenienti da fuori Regione, sale a 25,82 euro a tonnellata e, per i rifiuti urbani 18 euro a tonnellata, applicando in quest’ultimo caso, una maggiorazione o detrazione sulla base della percentuale di raccolta differenziata conseguita dal singolo “SubATO”, prevedento anche che “per ogni tipologia di rifiuto conferita in discarica non ricompresa si applica il valore massimo del tributo previsto dalla normativa vigente”.

Il Consiglio dei Ministri ha deciso di impugnare anche “la legge della Regione Val d’Aosta n. 3 dell’11 febbraio 2020, recante “Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale per il triennio 2020/2022. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni” – continua ancora la nota di Palazzo Chigi, ribadendo l’incostituzionalità della normativa regionale in materia – in quanto alcune norme riguardanti la gestione dei rifiuti speciali eccedono dalle competenze statutarie e si pongono in contrasto con il parametro costituzionale di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera s), in quanto intervengono nella materia della “tutela dell’ambiente e dell’ecosistema”, di esclusiva competenza statale. Esse violano altresì l’articolo 120, primo comma, della Costituzione, ai sensi del quale la Regione non può “adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni”.

L’articolo in questione è il 21, che modifica la legge 31/2007 sulle “Disposizioni in materia di rifiuti” e che inserisce l’articolo 16 bis che specifica la “Gestione dei rifiuti nel territorio della Regione”, prevedendo che “fatta salva la sottoscrizione di appositi accordi di programma con le Regioni interessate, è vietata l’esportazione di rifiuti urbani verso altri ambiti territoriali ottimali o l’importazione di rifiuti urbani da altri ambiti territoriali ottimali. Sono esclusi da tali divieti i rifiuti urbani soggetti a valorizzazione certa”.

Il comma 2 specifica che “al fine di contenere la movimentazione dei rifiuti nel territorio regionale, a tutela della salute e in modo da prevenire e ridurre l’inquinamento ambientale, la Regione disincentiva la realizzazione e l’utilizzo delle discariche per il conferimento di rifiuti speciali provenienti da altre Regioni essendo, in particolare, vietato il completamento dei lavori relativi alle attività finalizzate alla gestione di tali rifiuti” definendo che “le autorizzazioni e le eventuali proroghe concesse per la realizzazione dei lavori di cui al precedente periodo e per il conseguente esercizio delle discariche si intendono revocate dal 15 febbraio 2020”.

Quindi “fermo restando l’obbligo del pieno rispetto dei criteri di ammissibilità in discarica definiti dalla normativa eurounitaria e statale vigente – recita ancora la legge regionale – il conferimento di rifiuti speciali provenienti da altre Regioni è consentito esclusivamente nelle discariche per rifiuti inerti già in esercizio alla data del 1°gennaio 2020, entro e non oltre il limite del 20 per cento della loro capacità annua autorizzata”, prevedendo che “con deliberazione della Giunta regionale sono individuati i rifiuti, soggetti a caratterizzazione, derivanti da processi industriali, il cui conferimento è vietato presso le discariche per rifiuti inerti”.

Fonti: Presidenza del Consiglio dei Ministri e leggi regionali della Valle d’Aosta n. 1/2020 e 3/2020

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