Nel pomeriggio di venerdì 5 marzo, il presidente della Regione, Erik Lavevaz, ha firmato l’ordinanza numero 103 che introduce le disposizioni in vigore dal 6 al 14 marzo in Valle d’Aosta. Il provvedimento, che vieta l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico su tutto il territorio regionale, conferma le disposizioni già in vigore nelle scorse settimane (l’ordinanza numero 67 di lunedì 15 febbraio, che aveva introdotto le disposizioni in vigore in Valle d’Aosta dal 16 febbraio al 5 marzo, n.d.r.).
«Anche se restiamo in zona gialla (insieme alla Liguria ed al Lazio, mentre la Sardegna è bianca, n.d.r.) si conferma un peggioramento del quadro dell’epidemia che coinvolge anche la Valle d’Aosta – dichiara il presidente Lavevaz – così come in tutta l’Italia. Esattamente un anno fa, il virus veniva individuato anche nella nostra regione: quello che è successo allora, ci ha insegnato che il nostro territorio è vulnerabile come quelli che lo circondano, anche se i tempi e gli effetti possono essere leggermente diversi. Dobbiamo quindi essere tutti consapevoli che siamo nel pieno dell’emergenza, con un evidente impatto delle varianti e dell’allentamento dell’attenzione da parte di molti. Tutti dobbiamo essere accorti per non vanificare quanto fatto fin ora e rischiare di rimettere il nostro sistema sanitario sotto pressione, proprio mentre è stata avviata un’ambiziosa campagna vaccinale. Dobbiamo tutti ricordarci quello che abbiamo vissuto dodici mesi fa: solo uno sforzo collettivo ci può permettere di evitare di nuovo quella situazione».
Le principali disposizioni e misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-19 sul territorio valdostano fino a domenica 14 marzo prevedono il divieto “di spostamenti da una Regione all’altra, salvo che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute (previa autodichiarazione). Resta sempre consentito il rientro presso residenza, domicilio o abitazione”, ed il divieto di “tutti gli spostamenti tra le ore 22 e le ore 5, salvo che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute (previa autodichiarazione)”.
Sono consentiti “dalle ore 5 alle ore 22, gli spostamenti sull’intero territorio regionale” e “nel limite di due persone (oltre a minori di 14 anni e persone disabili o non autosufficienti) lo spostamento verso una sola abitazione privata, ubicata nella Regione, una sola volta al giorno dalle ore 5 alle ore 22”.
La attività commerciali al dettaglio sono aperte “con ingressi dilazionati e nel rispetto dei protocolli e linee guida” mentre sono chiusi “nelle giornate festive e prefestive gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati al chiuso e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali (e strutture ad essi assimilabili), a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie”. Restano aperti “anche nei giorni festivi e prefestivi e indipendentemente dalla tipologia dei banchi, i mercati all’aperto, purché nel rispetto dei protocolli e linee guida”.
Per quanto riguarda i servizi di ristorazione e strutture ricettive sono aperte “le attività dei servizi di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie…) dalle ore 5 alle ore 18, con un massimo di quattro persone per tavolo, se non conviventi” ed consentita “la ristorazione con asporto fino alle ore 22, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze”. Inoltre, “per i bar e altri esercizi simili senza cucina (codice “Ateco” prevalente 56.3) l’asporto è consentito solo fino alle ore 18″ e viene consentita “la ristorazione con consegna a domicilio”.
Sono aperte “le strutture ricettive, nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti. All’interno delle stesse la ristorazione per i clienti alloggiati è consentita senza limiti di orario” ed è consentita “fino alle ore 22 e su apposita base contrattuale, l’attività di ristorazione in alberghi, altre strutture ricettive o ristoranti per i clienti degli alberghi e delle strutture ricettive prive di ristorante, previa prenotazione da parte della struttura presso la quale sono alloggiati gli ospiti”. Sono anche consentite “le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale” e restano aperti “gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nelle aree di servizio e rifornimento carburante lungo le autostrade, gli itinerari europei “E45” e “E55″, negli ospedali, aeroporti, porti e interporti”.
Per quanto riguarda l’attività sportiva e motoria, è consentita quella “all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, nel rispetto della distanza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività. L’attività sportiva all’aperto è consentita anche presso impianti sportivi, centri e circoli sportivi, comprese le piste di sci nordico, con interdizione dell’uso di spogliatoi”. Sono anche consentiti “tra gli altri, la pratica dello sci-alpinismo al di fuori dei comprensori sciistici, la pratica dello sci nordico, l’escursionismo con ciaspole, l’attività venatoria, nel rispetto delle disposizioni e normative vigenti” mentre restano sospese “le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (ad eccezione delle prestazioni rientranti nei “lea”, delle attività riabilitative o terapeutiche, dell’attività motoria di carattere socio-assistenziale a favore di persone con disabilità e delle attività di “personal training” nei centri fitness e palestre, in lezioni individuali e nel rispetto dell’apposto protocollo regionale)”.
Sono anche sospesi “tutti gli eventi e le competizioni sportive salvo quelli riconosciuti di preminente interesse nazionale dal Coni e dal Cip” ma sono consentite “a porte chiuse e nel rispetto dei protocolli emanati dalle singole federazioni le sessioni di allenamento degli atleti partecipanti a tali competizioni”. Restano chiusi “gli impianti nei comprensori sciistici (utilizzabili solo da atleti riconosciuti di interesse nazionale da Coni o Cip e/o dalle rispettive federazioni, per la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni nazionali e internazionali)”.
Per le scuole e la formazione, restano in presenza “i servizi educativi per l’infanzia (nido, tate familiari, spazi gioco…), scuole per l’infanzia (materna), scuola primaria (elementare), scuole secondarie di 1° grado (medie)” ed anche “le scuole secondarie di 2° grado (superiori) almeno al 50% e fino a un massimo del 75% degli studenti”. Le lezioni in presenza sono anche possibili “per gli alunni con bisogni educativi speciali e con disabilità, nonché qualora sia necessario l’uso di laboratori (esclusivamente per i percorsi didattici dell’istruzione e della formazione professionale e per un massimo di dieci moduli orari per ogni laboratorio e classe)” così come le “attività e corsi extra-scolastici ad indirizzo musicale, relative a discipline pratiche e performative consistenti in lezioni ed esercitazioni individuali o relative a piccoli gruppi”. Viene ribadito “l’obbligo di mascherina, salvo che per i bambini di età inferiore a sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina”.
Restano a distanza “i corsi di formazione pubblici e privati (sono comunque previste delle eccezioni, si veda l’articolo 25 del Dpcm)
Per i luoghi della cultura sono “aperti tutti i giorni (compresi prefestivi e festivi) i musei e altri istituti e luoghi della cultura, comprese le biblioteche, con modalità di fruizione contingentata, nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti” così come i servizi alla persona, “aperti nel rispetto di protocolli e linee guida”.
L’ordinanza mantiene in vigore le misure sulle attività professionali ed attività produttive industriali e commerciali che “continuano a svolgersi nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e attuando, ove possibile, modalità di lavoro agile” e, per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, questo è “in funzione, con coefficiente di riempimento non superiore al 50% (tale percentuale non si applica al trasporto scolastico dedicato)”.
Le procedure concorsuali prevedono la sospensione per “lo svolgimento in presenza delle prove preselettive e scritte dei concorsi pubblici e privati e di quelle di abilitazione all’esercizio delle professioni (sono comunque previste delle eccezioni, si veda l’articolo 24 del Dpcm)” mentre sono consentite “le prove selettive dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni nei casi in cui è prevista la partecipazione di non più di trenta candidati per ogni sessione o sede di prova, previa adozione di appositi protocolli”.
Restano chiusi “parchi tematici e di divertimento, centri culturali, sociali e ricreativi, sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò (anche se all’interno di locali adibiti ad attività differenti), sale da ballo, discoteche e locali assimilati (anche se all’aperto), sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e luoghi di spettacolo anche all’aperto” e sono vietate “sagre, fiere e eventi analoghi, manifestazioni pubbliche (tranne quelle che si svolgono in forma statica, nel rispetto delle misure di contenimento e delle prescrizioni imposte dal Questore), convegni, congressi e altri eventi (tranne quelli che si svolgono con modalità a distanza), feste (in luoghi chiusi e all’aperto) e feste conseguenti a cerimonie civili e religiose”.
Restano aperti “i luoghi di culto, con misure organizzative volte ad evitare assembramenti e nel rispetto della distanza interpersonale di un metro” e sono consentite “cerimonie pubbliche, in assenza di pubblico e nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti, funzioni religiose con la partecipazione di persone, nel rispetto dei protocolli vigenti”.
È consentito “l’accesso a parchi, ville, giardini, nel rispetto del divieto di assembramento e della distanza interpersonale di sicurezza di almeno un metro, l’accesso dei minori ad aree gioco per svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto, nel rispetto delle linee guida vigenti, l’accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, al chiuso o all’aria aperta, con l’ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli”.
Fonti: Ufficio stampa Regione autonoma Valle d’Aosta, Decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, Dpcm 2 marzo 2021 ed ordinanza del presidente della Regione autonoma Valle d’Aosta n. 103 del 5 marzo 2021.