Prosegue la zona rossa in Valle d’Aosta: «situazione critica, invitiamo tutti alla responsabilità per superare questo nuovo picco» chiede Lavevaz

Scritto da aostapresse

6 Aprile 2021 - 17:20

Il presidente della Regione, Erik Lavevaz, ha firmato martedì 6 aprile 2021, l’ordinanza che proroga le misure regionali adottate il 29 marzo, con un analogo provvedimento, per l’ingresso della Valle d’Aosta in zona rossa: le misure rimarranno in vigore fino al 12 aprile.

«Sulla base dei dati relativi al contagio covid-19 sul territorio regionale e a seguito del confronto odierno con l’unità di supporto – spiega, in una nota, il presidente – si è reso necessario un prolungamento delle misure stabilite con l’ingresso in zona rossa della regione. Gli altissimi numeri dei contagi rilevati la scorsa settimana collocano nuovamente la Valle d’Aosta nello scenario più critico: siamo tutti stanchi delle continue restrizioni, ma solo con l’attenzione collettiva possiamo ottenere risultati che ci permetteranno un ritorno, quanto più possibile, alla normalità. La zona rossa non è una scelta arbitraria, ma uno strumento indispensabile in questo momento per attenuare i contagi: si tratta di contagi che oggi avvengono anzitutto negli incontri informali, che devono essere ridotti al minimo per non vanificare la portata della campagna vaccinale e per non allungare ulteriormente i tempi di ritorno verso quella normalità che tutti desideriamo. La situazione è critica e i dati dei ricoveri in terapia intensiva lo testimoniano. L’invito, per tutti, è quello della responsabilità per cercare di superare questo nuovo picco dell’epidemia».

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Rimane quindi vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dalla Valle d’Aosta, fatto salvo per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Così come non sono permessi gli spostamenti tra Comuni, all’interno del territorio regionale. In ragione delle peculiarità del territorio della Regione e delle ridotte dimensioni della maggior parte dei Comuni, in caso di necessità è permesso usufruire di attività e di servizi non sospesi nei Comuni vicini. Resta sempre consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. A coloro che non risiedono nel territorio regionale, non è permesso l’ingresso in Valle d’Aosta per recarsi presso le proprie abitazioni diverse da quella principale, le cosiddette “seconde case”.

Le attività didattiche delle scuole dell’infanzia, delle scuole elementari e del primo anno di frequenza della scuola media, nonché dei servizi educativi per l’infanzia si svolgono in presenza. Si svolgono invece in modalità a distanza le attività del secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, nonché quelle delle scuole superiori.
Viene confermata la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni con bisogni educativi speciali e, tra questi, prioritariamente agli alunni con disabilità, in accordo con le famiglie, garantendo un’effettiva inclusione scolastica, nonché, qualora sia necessario, è permesso l’uso di laboratori, per un monte ore massimo di dieci moduli orari settimanali per ogni laboratorio e per ogni classe, esclusivamente per i percorsi didattici afferenti agli indirizzi di studio presenti nell’Istruzione e formazione professionale, attuati anche da parte di organismi di formazione, in considerazione della fondamentale analogia con le scuole secondarie di secondo grado, rispetto al valore delle attività svolte e al target dei destinatari, nell’istruzione professionale in ambito industriale, artigianale, alberghiero e agricolo, nonché nell’istruzione tecnica, per il settore settore tecnologico, e nell’istruzione liceale, nell’indirizzo artistico e musicale.
Le attività extra-scolastiche ad indirizzo musicale si svolgono in presenza e in forma individuale solo per gli strumenti cordofoni, tastiere e percussioni, per i quali è possibile mantenere sempre l’uso della mascherina.
È consentito lo svolgimento in presenza degli esami per il conseguimento di qualifiche professionali nell’ambito del sistema regionale di formazione professionale, nel rispetto delle misure di prevenzione e contenimento del contagio covid-19.

L’ordinanza permette lo svolgimento di attività motoria in prossimità nel proprio Comune di residenza, domicilio o abitazione, comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona, salvo che si tratti di congiunti o di accompagnatore per i minori o per le persone non autosufficienti e con obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
L’attività sportiva è svolta esclusivamente nel Comune di residenza, domicilio o abitazione in forma individuale o con congiunti ovvero, nel rispetto della distanza di almeno due metri, come accompagnatore per i minori o per le persone non autosufficienti, o in presenza in genere di istruttori abilitati e in ogni caso al di fuori delle vie principali dei centri abitati e preferibilmente nelle strade e percorsi secondari e su sentieri segnalati ed evitando ogni assembramento.
Le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, oltre che per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche, sono consentite anche per lo svolgimento di attività motoria di carattere socio-assistenziale a favore di persone con disabilità. Ugualmente, per le medesime finalità e per la medesima tipologia di utenza, sono consentite le attività legate ai servizi di riabilitazione equestre.

Sono sospese le mostre e l’apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, ad eccezione delle biblioteche che possono offrire i propri servizi su prenotazione, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza epidemica. Restano chiusi teatri, sale scommesse e casinò.

Rimangono sempre sospese le attività dei servizi di ristorazione, come bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale nel rispetto dei vigenti protocolli anti covid-19. È consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico- sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22 la ristorazione da asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
Per i soggetti che svolgono come attività prevalentemente una di quelle identificate con “codice Ateco” 56.3, come bar ed esercizi similari senza cucina, l’asporto è consentito fino alle ore 18.
Resteranno comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade ed in ospedale.

Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità come edicole, tabaccai, librerie, farmacie, parafarmacie e profumerie così come le lavanderie e le tintorie, i punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.

Lo svolgimento di attività agricole legate a orti, campi, prati, vigne e frutteti, la conduzione di piccoli allevamenti e il taglio della legna sono sempre consentiti, anche al di fuori del Comune di residenza, domicilio o abitazione, a condizione che il soggetto interessato attesti con autodichiarazione il possesso o l’uso del fondo e il suo utilizzo ai predetti fini, con l’indicazione del percorso più breve dalla propria abitazione al fondo stesso.
Sono consentite, altresì, nel rispetto delle misure di prevenzione del contagio (distanziamento interpersonale di almeno due metri o utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie), le attività di manutenzione annuale funzionali al caricamento dei canali irrigui, effettuate dai membri dei Consorzi di miglioramento fondiario mediante le cosiddette “corvée”, in considerazione della necessità di garantire la fornitura d’acqua indispensabile durante la stagione estiva per le attività agricole nonché della funzione antincendio di tali canali i quali alimentano, in taluni casi, anche i serbatoi dedicati agli antincendi boschivi.

Gli spostamenti delle Guide alpine e degli operatori e delle unità cinofile del Soccorso alpino valdostano e del Corpo valdostano dei Vigili del fuoco, finalizzati allo svolgimento di allenamenti e attività di addestramento, in quanto soggetti posti a supporto delle attività svolte nell’ambito del sistema regionale di Protezione civile di cui alla legge regionale numero 5 del 2001 e di soccorso in montagna, sono sempre consentiti su tutto il territorio regionale. Le predette attività di allenamento e di addestramento devono avvenire nel rispetto del distanziamento interpersonale di due metri. Dove non è possibile tale distanziamento, vi è l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

Fonte: Ufficio stampa Regione autonoma Valle d’Aosta

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