Rollandin, Perron e Lévêque assolti anche in appello dall’accusa di turbativa d’asta: «restano le conseguenze, psicologiche e materiali»

Scritto da aostapresse

26 Aprile 2021 - 18:00
La sede della Finaosta

«Non posso che esprimere soddisfazione per la sentenza della Corte di Appello di Torino che conferma quella di assoluzione già emessa in primo grado dal Tribunale di Aosta “perché il fatto non sussiste” in relazione alla mia nomina nel 2015 a presidente della “Finaosta”».
Commenta così Massimo Lévêque, presidente della finanziaria regionale dall’11 agosto 2015 al 31 agosto 2018 in merito al caso giudiziario che lo ha coinvolto insieme all’attuale consigliere regionale Augusto Rollandin ed Ego Perron, rispettivamente presidente della Regione ed assessore regionale alle finanze dal 10 giugno 2014 al 10 marzo 2017.

«Purtroppo restano le conseguenze, psicologiche e materiali, di una vicenda durata quasi sei anni – prosegue Lévêque – con accuse rivelatasi del tutto infondate e con due gradi di giudizio che hanno escluso qualsiasi responsabilità o illecito nella mia condotta».
«Adesso aspettiamo le motivazioni – aggiunge Ego Perron – sono soddisfatto per la conferma anche in appello della sentenza di primo grado che sottolinea il buon esito di ciò avevamo fatto, rispettando le regole di legalità, legittimità e trasparenza. Non posso nascondere il rammarico per aver subìto un processo durato cinque anni dato che i fatti risalgono al 2015 ed ora siamo nel 2021».

“Gli imputati sono stati tratti a giudizio per rispondere del delitto di turbato procedimento libertà di scelta del contraente – si legge nella premessa della sentenza di primo grado del Giudice per le udienze preliminari Luca Fadda, del 13 maggio 2019 – in relazione alla nomina, per tre esercizi sociali, del dottor Lévêque a presidente del Consiglio di amministrazione della controllata regionale “Finaosta SpA”, i cui organi erano scaduti nel primo semestre 2015. In particolare i tre imputati si sarebbero accordati nell’aumentare il compenso previsto per il presidente dai 31.500 euro lordi annui di cui all’avviso pubblico per le cariche in scadenza nel primo semestre 2015, fino agli 80.000 euro lordi annui di cui verbale dell’assemblea ordinaria degli azionisti di Finaosta SpA dell’11 agosto 2015″.

Citando la sentenza numero 8044 del febbraio 2016 della Corte di Cassazione, che aveva respinto il ricorso “in cui alcuni amministratori pubblici erano imputati, tra l’altro, del delitto di turbativa d’asta in relazione alla nomina di un professionista quale coprogettista per la redazione del Piano di governo del territorio di un Comune lombardo”, il giudice aveva ritenuto che “nella specie non si sia svolta alcuna “gara” nel senso indicato dalla Suprema Corte, poiché il sistema previsto dalla legge regionale numero 11/1997, è privo di precisi criteri di selezione e sostanzialmente rimesso alla valutazione fiduciaria dell’organo competente”.

“Il provvedimento dirigenziale con cui è stato dato avviso pubblico delle cariche in scadenza in Finaosta SpA nulla dice in ordine ai criteri di selezione – aveva evidenziato Fadda – e, solo nelle schede allegate prevede i “requisiti specifici” davvero minimi, ma non sufficienti, per poter essere nominati presidente del Consiglio di amministrazione di Finaosta. In presenza di più candidati con tali requisiti, nulla di specifico viene detto nell’avviso pubblico in ordine alle modalità di scelta del candidato”.

“La lettura di tale legge evidenzia il carattere assolutamente discrezionale della nomina – aveva quindi precisato il Gup di Tribunale di Aosta – L’articolo 1 comma 2 testualmente recita: “la Regione provvede alle nomine e designazioni di cui al comma 1, secondo modalità atte a garantire la pubblicità e la possibilità di partecipazione ed a consentire il controllo della comunità regionale”: si tratta evidentemente di un controllo “politico” rimesso ai potenziali elettori, ma in alcun modo viene indicata una qualche forma di tutela dei candidati. Anche il comma 3 dell’articolo 1 (“le nomine e le designazioni di cui ai commi 1 e 2 sono effettuate nel rispetto dei requisiti di esperienza e professionalità, rapportati alla specificità dell’attività svolta dall’organo o dall’organismo cui esse si riferiscono e secondo i criteri dell’avvicendamento e della limitazione degli incarichi”) si risolve in una petizione di principi, molto simile alla fattispecie analizzata dalla già citata sentenza della Suprema Corte n. 8044/2016, in qui l’avviso esplorativo pubblico indicava che “la scelta sarebbe stata fatta mediante un giudizio di idoneità, adeguatezza e comparazione, nonché nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza”: si tratta, evidentemente di criteri così generali ed indefiniti, che, per usare le parole della Corte di Cassazione “non pongono “i potenziali partecipanti nella condizione di valutare le regole che presiedono al confronto”. Ribadito che la disciplina dei “requisiti” (articolo 4), delle cause di esclusione (articolo 5) ed incompatibilità (articolo 6) non regolamentano la gara, in quanto si tratta di circostanze che debbono o non debbono sussistere per poter essere nominati, ma non determinano la concreta selezione del candidato, la riprova della totale discrezionalità della nomina si può trarre dal combinato disposto degli articoli 7- 11 della legge regionale in esame”.

“Il quadro che si può ricavare è, sostanzialmente, il seguente – aveva ulteriormente motivato Luca Fadda – è istituito un albo, in cui vengono inseriti i soggetti che hanno presentato la propria candidatura ad una nomina, previa verifica dei requisiti e delle cause di esclusione e di
incompatibilità; l’organo regionale competente, esaminata la documentazione presentata dai soggetti inseriti nell’albo, provvede alle nomine; qualora non vi siano candidature valide presentate, l’organo competente può provvedere a nominare o designare persone che, pur non essendo iscritte all’albo, possiedano i requisiti richiesti in relazione all’incarico da conferire. Nessun criterio viene fissato, dunque, per la nomina, dovendo l’organo regionale solo esaminare “la documentazione presentata dai soggetti inseriti nell’albo”; addirittura, qualora l’organo regionale ritenga che le candidature presentate non siano “valide” (non si comprende bene in base a quali considerazioni), “può provvedere a nominare o designare persone che, pur non essendo iscritte all’albo, possiedano i requisiti richiesti in relazione all’incarico da conferire”. Si può senz’altro concludere che la legge regionale, sotto la parvenza di un procedimento amministrativo, abbia inteso confermare la più assoluta discrezionalità (ai limiti dell’arbitrio) degli organi deputati alle nomine: se la sussistenza dei “requisiti” è un presupposto necessario, ma non sufficiente, per la nomina, l’iscrizione all’albo non è neppure condizione necessaria, per cui non è dato ben comprendere l’utilità pratica dell’istituzione di questo albo”.

Per il Giudice, quindi, la nomina del presidente del CdA di Finaosta non è tecnica, ma politica: “ulteriore riprova della natura totalmente fiduciaria dell’incarico si rinviene, infine, nel combinato disposto degli articoli 13 e 14 legge regionale numero 11/1997, i quali prevedono l’obbligo degli incaricati di “conformarsi all’indirizzo politico-amministrativo della Regione”, trasmettendo addirittura al “presidente della Giunta l’ordine del giorno delle sedute, in tempo utile affinché la Giunta medesima possa fornire indicazioni sulla linea programmatica da seguire nel corso delle stesse”, pena la possibilità di “revoca della nomina o designazione”. La normativa regionale, quindi, pare privilegiare non la meritocrazia (l’unico requisito indicato dall’articolo 4 per il presidente, il vicepresidente, l’amministratore delegato di società è il “possesso di diploma di laurea, ovvero una esperienza almeno quinquennale maturata nel settore”!), bensì la “fedeltà alla linea”, se così ci è consentito di dire: dovendosi prescindere da qualsivoglia considerazione etica o politica, non sembra revocabile in dubbio che la fattispecie in esame si ponga, allora, assolutamente al di fuori della nozione di “gara” delineata dalla Suprema Corte nel proprio indirizzo giurisprudenziale consolidato”.

“Né può concordarsi con la tesi della Procura – aveva quindi concluso Fadda – secondo cui “se Rollandin e Perron avessero potuto nominare fiduciariamente Lévêque, certo lo avrebbero fatto ma così non è stato perché la scelta del presidente, in quanto contraente privato, doveva necessariamente passare attraverso una procedura di selezione prodromica rispetto alla nomina assembleare”. Tale affermazione, da un lato, si scontra con la giurisprudenza della Suprema Corte in tema di appalti a “trattativa privata”, in cui evidentemente si è in presenza di un “contraente privato”, ma non di una gara, per cui il delitto di turbativa d’asta non viene ritenuto sussistente; dall’altro, dalle intercettazioni telefoniche confermate nelle sommarie informazioni del signor Leonardo La Torre, è del tutto chiaro che il problema che si poneva non era quello della nomina, bensì della eventuale mancata accettazione della stessa da parte del candidato prescelto”.

Fonti: Massimo Lévêque, Ego Perron, Tribunale di Aosta

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