Un’ordinanza del presidente della Regione pone il limite di dieci lavoratori nei cantieri edili e forestali consentiti «fatte salve deroghe consentite dall’Unità di crisi»

Scritto da aostapresse

19 Aprile 2020 - 18:50
Una gru ferma nel centro di Aosta

Il presidente della Regione, Renzo Testolin, ha firmato domenica 19 aprile 2020 un’ordinanza che, “nell’ambito dell’evoluzione del quadro normativo statale – si legge in una nota della Presidenza della Regione – stabilisce ulteriori misure al fine di limitare il più possibile la diffusione del contagio per le attività di selvicoltura e per l’utilizzo delle aree forestali, così come per le attività del settore delle costruzioni. Un provvedimento che si rende necessario alla luce dei dati forniti dalle Autorità Sanitarie e sulla base delle proiezioni sulla prosecuzione del contagio”.

“L’ordinanza stabilisce quindi che ai fini dello svolgimento delle attività nel settore della silvicoltura e utilizzo delle aree forestali – sottolinea la nota – nonché delle costruzioni, nei casi in cui siano consentite dal decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 o da successivi provvedimenti del presidente del Consiglio dei Ministri o del ministro dello sviluppo economico, devono essere adottate le seguenti misure di sicurezza: all’interno dei cantieri non devono essere presenti contemporaneamente più di dieci addetti, oltre a tecnici, progettisti e fornitori, fatti salvi i cantieri in cui si svolgono lavorazioni che rivestono carattere di somma urgenza al fine di rimuovere un pregiudizio alla pubblica e privata incolumità; tutti i soggetti presenti, nei lavori che prevedano la distanza inferiore a due metri fra i vari operatori, devono indossare mascherine o di mezzi protettivi idonei che garantiscano la copertura di naso e bocca”.

“Il presidente della Regione può disporre, su proposta delle strutture regionali, degli Enti o delle imprese interessate – conclude la nota – sentita l’Unità di crisi, deroghe al numero massimo di addetti presenti contemporaneamente, anche nel caso in cui il numero necessario al mantenimento delle condizioni di sicurezza, in relazione alla specifica attività, debba essere superiore”.

L’ordinanza 160 del 19 aprile sui cantieri

Fonte: Ufficio stampa Regione autonoma Valle d’Aosta

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