Una candidata di Forza Italia alle elezioni regionali del 28 settembre, Elena Vittaz, 51 anni, veterinaria e imprenditrice, presidente del Comitato piccola industria di Confindustria Valle d’Aosta, è finita al centro di un possibile caso di ineleggibilità: siede nel Consiglio camerale della Chambre valdôtaine, in rappresentanza del settore “servizi alle imprese”, carica che la legge regionale 20/2007 indica tra quelle incompatibili con l’elezione a consigliere regionale se non lasciata entro il termine di presentazione delle candidature.
Lo prevede il comma 2 lettera h dell’articolo 2, (componenti della Giunta e del Consiglio della Chambre) ed il comma 2 dell’articolo 3, (cessazione dalle funzioni entro il giorno fissato per il deposito delle liste).
Per questa tornata elettorale le liste andavano depositate tra domenica 24 e lunedì 25 agosto 2025: è la finestra che funge anche da spartiacque per rimuovere le cause di ineleggibilità previste dalla Legge 20/2007. Sul punto, versioni divergenti: alla Chambre «non risultano pervenute dimissioni» di Vittaz, mentre la candidata sostiene di essersi «dimessa ampiamente nei termini».
La pagina “Amministrazione trasparente” della Camera di commercio, aggiornata al 3 settembre 2025, elenca infatti “VITTAZ Elena Francesca (Servizi alle Imprese)” tra i componenti del Consiglio camerale (sezione “Consiglio camerale”).
Nella stessa pagina sono pubblicati i decreti di nomina del presidente della Regione (fra cui il n. 326/2023 per l’insediamento del Consiglio, il n. 583/2023 e il più recente n. 371/2025 per sostituzioni intervenute nel 2023 e il 12 agosto 2025), a conferma di un albo costantemente aggiornato.

Cosa accade se fosse eletta
È bene distinguere che ineleggibilità è diverso da “incandidabilità”. La lista è stata ammessa al voto e la candidata può essere votata; la verifica arriva dopo. La convalida degli eletti spetta infatti al Consiglio Valle, che decide in via definitiva su contestazioni e reclami: in presenza di una causa di ineleggibilità non rimossa nei termini, l’elezione dell’interessata risulta invalidata/decadenza.
Riferimenti: l.r. 3/1993, art. 56 (convalida) e l.r. 20/2007, art. 7 (effetti delle cause).
Che cosa manca per chiudere il caso
- Un atto formale (protocollato) di cessazione di Vittaz dal Consiglio camerale anteriore alla finestra di deposito delle liste;
- l’eventuale presa d’atto della Chambre (delibera/sostituzione) con data certa;
- in assenza, la verifica spetterà al Consiglio Valle nella convalida degli eletti, come da prassi.