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Sindaci e assessori, la Consulta stoppa la riforma valdostana degli Enti locali

scritto da aostapresse.it

venerdì 20 Febbraio 26 • h. 10

Sindaci e assessori, la Consulta stoppa la riforma valdostana degli Enti locali

di aostapresse.it | Ven 20 Feb 26 • h. 10

La Corte costituzionale ha bocciato il 19 febbraio 2026 una parte della riforma valdostana sugli Enti locali: con la sentenza n. 16/2026, pubblicata il 19 febbraio 2026 dopo essere stata discussa il 2 dicembre 2025, ha dichiarato illegittime le norme che limitavano la ricandidabilità dei sindaci e vicesindaci nei piccoli comuni e quelle che stringevano le incompatibilità per gli assessori comunali, imponendo scelte solo tra i consiglieri e vietando la presenza di coniugi e parenti di primo grado in Giunta.

Cosa prevedeva la legge valdostana

Le disposizioni censurate riscrivevano due pilastri della legge regionale 54/1998 sul sistema delle Autonomie locali, modificati dalla legge regionale 4/2025 che definiva le “Disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale, nell’anno 2025, delle elezioni regionali e generali comunali. Modificazioni di leggi regionali in materia di Enti locali”, approvata dal Consiglio Valle il 27 febbraio 2025 e relazionata da Aurelio Marguerettaz.

In sintesi:

  • limite ai mandati: un nuovo comma 2‑ter dell’art. 30‑bis stabiliva che chi ha fatto quattro mandati consecutivi da sindaco o vice sindaco in comuni fino a 5.000 abitanti non è immediatamente ricandidabile alla stessa carica; è ammesso un quinto mandato solo se uno dei quattro è durato meno di due anni, sei mesi e un giorno per cause diverse dalle dimissioni volontarie;
  • assessori solo tra i consiglieri: il nuovo articolo 22 imponeva che gli assessori fossero scelti esclusivamente tra i consiglieri comunali, eliminando la possibilità di nominare assessori esterni;
  • stop ai “parenti in Giunta”: la stessa norma vietava che in Giunta sedessero il coniuge, i parenti e gli affini in primo grado del sindaco e del vice sindaco.

Giorgia Meloni, presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato queste scelte davanti alla Consulta, sostenendo che la Valle d’Aosta, pur avendo competenza primaria sull’ordinamento degli Enti locali, deve comunque rispettare i principi dell’ordinamento della Repubblica, tra cui quelli fissati dal Testo unico enti locali (Tuel) in materia di elettorato passivo, ineleggibilità e incompatibilità.

Il palazzo della Consulta, che ospita la Corte costituzionale

Il palazzo della Consulta, che ospita la Corte costituzionale

Perché la Corte ha dichiarato l’illegittimità

La Corte, presieduta da Giovanni Amoroso, con redattore Massimo Luciani, ha richiamato la propria giurisprudenza secondo cui la disciplina statale su elettorato passivo, ineleggibilità e incompatibilità per gli amministratori locali dà attuazione diretta all’articolo 51 della Costituzione (diritto di accedere alle cariche elettive) in collegamento con l’articolo 3 (eguaglianza), e risponde a un’esigenza generale di uniformità sul territorio nazionale.
Le Regioni a statuto speciale possono prevedere soluzioni proprie, ma solo nel rispetto dei principi della legislazione statale; anche norme puntuali del Tuel possono assumere valore di principio quando esprimono esigenze generali, ad esempio di tutela dei diritti politici.

Nel caso valdostano, le norme regionali divergevano dalle corrispondenti previsioni del Tuel:

  • sulla ricandidabilità (articolo 51 Tuel, che non prevede un tetto rigido ai mandati nei piccoli comuni);
  • sulla composizione delle Giunte e sugli assessori esterni (articoli 47 e 64 del Tuel, che ammettono scelte più ampie e un diverso bilanciamento fra rappresentanza e funzionalità amministrativa).

​La Regione aveva rivendicato la peculiarità del proprio contesto, quasi tutti comuni sotto i 5.000 abitanti, comunità piccole con legami parentali diffusi, come giustificazione di limiti più rigidi per evitare concentrazioni di potere e nepotismi. La Corte ha però respinto questo argomento, osservando che l’intero territorio nazionale è caratterizzato da una prevalenza di comuni di dimensioni analoghe, quindi non si tratta di una situazione eccezionale tale da legittimare una deroga ai principi generali fissati dal legislatore statale.

Risultato: le norme regionali che fissano il divieto di immediata ricandidatura dopo quattro mandati consecutivi e quelle che restringono la platea degli assessori e vietano i parenti di primo grado in Giunta sono dichiarate incostituzionali perché non rispettano i principi desumibili dagli articoli 51, 47 e 64 del Tuel, considerati principi dell’ordinamento ai sensi dell’articolo 2, lettera b), dello Statuto valdostano.

Un'urna delle ultime elezioni comunali

Un’urna delle ultime elezioni comunali

Cosa succede ora nei comuni valdostani

Con la sentenza n. 16/2026:

  • cade il tetto ai quattro mandati consecutivi nei comuni fino a 5.000 abitanti: sindaci e vice sindaci che avevano già accumulato quattro mandati potranno ricandidarsi senza lo “stop obbligato” previsto dalla legge regionale 4/2025; valgono i limiti e i principi nazionali sul ricambio e sulle ineleggibilità, non la soglia rigida introdotta dalla Regione;
  • viene meno l’obbligo di scegliere gli assessori solo fra i consiglieri comunali: i comuni valdostani tornano ad allinearsi al quadro del Tuel, che consente, entro certi limiti, la nomina di assessori esterni, lasciando maggiore flessibilità nella composizione delle Giunte;
  • decade il divieto assoluto per coniugi e parenti di primo grado in Giunta: restano applicabili le regole statali in materia di incompatibilità e conflitti di interesse, ma non il “blocco” aggiuntivo previsto dalla legge regionale.

La pronuncia ha effetto immediato: le norme dichiarate incostituzionali escono dall’ordinamento valdostano e non possono essere applicate né nelle prossime elezioni comunali né per la verifica delle giunte in carica. Per la Regione si apre ora un cantiere legislativo delicato: se vorrà tornare sul tema dei limiti di mandato e delle incompatibilità locali, dovrà farlo muovendosi entro il perimetro tracciato dalla Corte, ossia rispettando i principi della disciplina statale e cercando, semmai, soluzioni di adattamento che non si traducano in un contrasto frontale con il Tuel.

La Consulta, da parte sua, riconosce che la normativa statale è evolutiva e che spetta al Parlamento, non alle singole Regioni, “inventare” meccanismi che bilancino uniformità e specificità locali nel rispetto degli articoli 3 e 51 della Costituzione: l’uniformità, avverte, non è sinonimo di identità, ma nemmeno può essere spezzata da interventi regionali che incidono sui diritti politici fondamentali in modo non coerente con le scelte nazionali.