Il Tribunale amministrativo regionale della Valle d’Aosta (TAR) ha accolto in parte, giovedì 29 gennaio 2026, pubblicando la sentenza il giorno successivo, il ricorso sulle elezioni comunali di Champdepraz, annullato la proclamazione della sindaca Monica Crétier e disposto un ballottaggio tra le due liste, che ora risultano in perfetta parità di voti.
Il risultato elettorale “corretto”
Alle comunali del 28 settembre 2025 la lista “Insieme si può per il futuro di Champdepraz”, con candidata sindaca Monica Crétier, era stata proclamata vincitrice con 224 voti contro i 223 di “Champdepraz Avenir”, guidata da Michel Borettaz (50,11% contro 49,89%).
Il ricorrente, Giuseppe D’Agostino (candidato di “Champdepraz Avenir”, che aveva raccolto 14 voti), ha chiesto la verifica delle schede e la correzione del risultato, contestando in particolare un voto assegnato alla lista vincente. Il TAR ha quindi certificato che le due liste hanno ottenuto lo stesso numero di voti validi, imponendo il secondo turno di votazione previsto dalla legge regionale.
Nel mirino c’erano sia irregolarità formali nella verbalizzazione, sia la valutazione di alcune schede controverse, con richiesta di verifica delle schede e correzione del risultato. Il Comune di Champdepraz si è costituito in giudizio a difesa dell’esito proclamato, mentre gli eletti (Crétier, Daguin e gli altri candidati della lista n. 2) non si sono costituiti.
Cosa ha respinto il TAR
Il TAR ha esaminato tre motivi di ricorso, accogliendone solo uno.
- Irregolarità nel verbale e nei numeri delle schede (primo motivo): il ricorrente contestava, tra l’altro, la rettifica del numero delle schede (da 608 a 609), la discordanza tra schede nulle e voti di lista nulli, l’anticipo dell’orario di scrutinio e alcune imprecisioni formali nel verbale.
- Il Tribunale ha definito tali vizi come mere irregolarità formali, non idonee a incidere sull’esito del voto, ricordando i principi di “strumentalità delle forme” e di conservazione delle operazioni elettorali.
- La presunta nullità di una scheda con il solo nome “Luca” vicino al simbolo della lista n. 1 (terzo motivo): per D’Agostino quella scheda avrebbe dovuto valere come voto per “Champdepraz Avenir”, essendoci un solo candidato di nome Luca e nessun “Luca” nella lista avversaria.
Il TAR ha respinto la censura, rilevando che dagli atti non emerge alcuna scheda dichiarata nulla per il motivo indicato e che il ricorrente non ha fornito neppure un principio di prova di quella specifica situazione.

Giuseppe D’Agostino, candidato non eletto che ha presentato il ricorso
Il cuore della decisione: il “numero 12” come segno di riconoscimento
L’accoglimento arriva sul secondo motivo di ricorso, centrato su una singola scheda attribuita a “Insieme si può per il futuro di Champdepraz”.
Su quella scheda l’elettore aveva:
- barrato la lista n. 2 (“Insieme si può per il futuro di Champdepraz”);
- scritto tre numeri negli spazi delle preferenze;
- indicato, sopra la terza alinea, il numero “12”, che non corrisponde a nessun candidato della lista (ne contiene 7, numerati da 1 a 7).
Il seggio aveva annullato solo la preferenza inesistente, salvando il voto di lista e le altre due preferenze; il ricorrente sosteneva invece che l’intera scheda dovesse essere nulla perché il “12” costituiva un segno di riconoscimento.
I giudici del TAR (la presidente Giuseppina Adamo, l’estensore Daniele Busico ed Alessandro Cappadonia) hanno dato ragione a questa impostazione richiamando l’articolo 63, comma 2, lettera b, della legge regionale 4/1995, che dichiara nulli i voti su schede con scritture o segni tali da far ritenere, “in modo inoppugnabile”, la volontà dell’elettore di far riconoscere il proprio voto, applicando la giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo cui costituisce segno di riconoscimento l’indicazione di un candidato inesistente; per analogia, anche l’indicazione di un numero riferito a un candidato inesistente è segno di riconoscimento.
Il Collegio ha sottolineato che anche la lista n. 1 non aveva 12 candidati (ne aveva 9), e comunque la legge fissa un massimo di 9 candidati per i comuni delle dimensioni di Champdepraz e non esiste quindi alcuna plausibile giustificazione per scrivere il numero 12, che risulta “eccentrico” rispetto alle regole del voto e appare diretto a rendere riconoscibile il voto stesso.
Per il TAR, dunque, non si tratta di un semplice errore grafico: se l’elettore avesse sbagliato, avrebbe dovuto chiedere la sostituzione della scheda, mentre correzioni, cancellazioni e aggiunte del genere sono tipico indice di segno di riconoscimento.
Conclusione: l’intera scheda doveva essere annullata e non solo la preferenza inesistente, con la conseguente perdita di un voto di lista per “Insieme si può per il futuro di Champdepraz”.

Monica Cretier con il vice sindaco Marco Daguin dopo la vittoria elettorale di settembre 2025
Cosa succede ora a Champdepraz
Alla luce di questa correzione, il TAR ha:
- rettificato i risultati del primo turno: 223 voti per “Champdepraz Avenir” e 223 per “Insieme si può per il futuro di Champdepraz”;
- annullato la proclamazione degli eletti (sindaca, vicesindaco e consiglieri) derivante dal voto del 28 settembre 2025;
- disposto lo svolgimento di un secondo turno elettorale, come previsto dall’art. 66 della legge regionale 4/1995 in caso di parità tra i candidati alla carica di sindaco e vicesindaco collegato.
Finché non verrà celebrato il ballottaggio, l’Amministrazione comunale dovrà adeguarsi all’esecuzione della sentenza, che l’autorità amministrativa è tenuta a dare attuazione. Le spese di lite sono state compensate, in considerazione della natura degli interessi coinvolti, cioè la tutela della corretta espressione della volontà elettorale della comunità di Champdepraz.








