Il bilancio consolidato 2024, il documento che aggrega i conti della Regione e del “gruppo pubblico” (Finaosta, società partecipate ed enti del perimetro), va approvato entro il 30 settembre 2025. La scadenza è fissata dalla contabilità armonizzata: per le Regioni, il consolidato si approva entro il 30 settembre dell’anno successivo.
Dopo che la Giunta regionale, il 1° settembre, ha trasmesso al Consiglio regionale la proposta di approvazione del consolidato, il presidente del Consiglio Alberto Bertin ha scritto al presidente della Regione Renzo Testolin ricordando che la legge ne impone l’approvazione entro il 30 settembre, ai sensi del regolamento del Consiglio, le proposte non esaminate decadono allo scadere della legislatura, il provvedimento è stato assegnato alla II Commissione per l’istruttoria e si resta quindi in attesa di una richiesta di convocazione di una riunione straordinaria del Consiglio Valle per chiudere l’iter.
Per il profilo regolamentare, l’articolo 111 del Regolamento, il primo dei tre del titolo VIII sul “Termine della Legislatura” prevede la decadenza degli atti non trattati a fine legislatura e l’articolo 112 stabilisce che, dalla finestra dei 45 giorni prima del voto fino alla prima riunione del nuovo Consiglio, i poteri dell’Assemblea sono prorogati solo per gli atti indifferibili e urgenti.
Poiché il bilancio consolidato è qualificato come atto indifferibile e urgente (richiamato anche da una nota del segretario generale del 31 luglio), il Consiglio Valle uscente può essere convocato in prorogatio per approvarlo, anche dopo il 28 settembre, fino alla prima seduta della nuova Assemblea, indicata per il 28 ottobre. È una facoltà prevista espressamente dall’art. 112 del Regolamento.
L’iter tecnico in breve
- Assegnazione in Commissione competente (II Commissione bilancio) e istruttoria: eventuali audizioni e parere/relazione per l’Aula;
- Convocazione dell’Aula: la convoca il presidente del Consiglio; le Commissioni si convocano con 5 giorni di preavviso, 24 ore nei casi d’urgenza (art. 22). Per l’Aula, il Regolamento consente deroghe ai termini nei casi di urgenza;
Cosa succede se non si approva nei termini
In caso di mancata approvazione entro i termini (e anche in caso di mancato invio alla Banca dati Amministrazioni pubbliche entro 30 giorni dall’approvazione) scatta il divieto di assunzioni di personale a qualsiasi titolo fino all’adempimento. La previsione, introdotta dall’art. 9, commi 1-quinquies e 1-octies, D.L. 113/2016, è stata più volte richiamata dalla prassi e dalla giurisprudenza contabile.
Potrebbe verificarsi anche un problema di responsabilità contabile: la Corte dei conti ha qualificato come danno erariale assunzioni disposte in assenza del consolidato.
Timeline essenziale
- 31 luglio: nota del Segretario generale con indicazioni per il regime di prorogatio;
- 1° settembre: la Giunta trasmette al Consiglio Valle la proposta di approvazione del consolidato 2024;
- 2 settembre: assegnazione alla II Commissione;
- 30 settembre: scadenza di legge per l’approvazione del consolidato;
- 28 settembre: elezioni regionali;
- fino al 28 ottobre (prima seduta del nuovo Consiglio), finestra di prorogatio per atti indifferibili e urgenti (tra cui il consolidato).