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Respinto il ricorso di Giovanni Girardini: Raffaele Rocco e Valeria Fadda restano alla guida di Aosta

redazione aostapresse.it

venerdì 30 Gennaio 26 • h. 15

Respinto il ricorso di Giovanni Girardini: Raffaele Rocco e Valeria Fadda restano alla guida di Aosta

di redazione aostapresse.it | Ven 30 Gen 26 • h. 15

Il Tribunale amministrativo regionale (TAR) della Valle d’Aosta ha respinto integralmente, giovedì 29 gennaio 2026, pubblicando la sentenza venerdì 30, il ricorso contro l’elezione di Raffaele Rocco e Valeria Fadda, confermandoli sindaco e vice sindaca di Aosta e giudicando non provati, o giuridicamente inconsistenti, tutti i rilievi avanzati dalla coalizione di centrodestra guidata da Giovanni Girardini.

Ricorso, numeri e nomi in campo

Il ballottaggio del 12 ottobre 2025 si era chiuso con 15 voti di scarto tra le due coalizioni: 6.420 voti (50,06 per cento) per la coppia Raffaele Rocco – Valeria Fadda e 6.405 voti (49,94 per cento) per Giovanni Girardini e Sonia Furci.
Ad impugnare l’esito davanti al TAR sono stati Giovanni Girardini, leader de La Renaissance Valdôtaine, Marialice Boldi, segretaria della Lega Vallée d’Aoste, Mariasista De Fazio, presidente dell’associazione Marisol ed Armando Mascaro, esponente di Fratelli d’Italia, che hanno chiesto l’annullamento della proclamazione degli eletti e la correzione del risultato sulla base di presunti errori di scrutinio e irregolarità formali nei verbali di alcune sezioni.
I ricorrenti sostenevano che, ove corretti gli errori denunciati, tra schede dichiarate nulle e verbalizzazioni contestate, il margine di 15 voti sarebbe potuto saltare, riaprendo la partita sul nome del sindaco.

Cosa contestava il centrodestra e perché il TAR non si è convinto

Il ricorso ruotava attorno a tre tipi di censure:

  • schede annullate per segni di riconoscimento: la destra chiedeva di riconoscere come valide alcune schede dichiarate nulle perché presentavano scritte, numeri o indicazioni ulteriori rispetto al semplice segno sul nome o sul simbolo;
  • presunto errore di verbalizzazione in una sezione: veniva evocato un errore di trascrizione nell’Ufficio di scrutinio n. 9, con una presunta inversione nell’attribuzione di un pacchetto di voti tra le due coalizioni;
  • dubbi sul trasferimento delle schede: si ipotizzavano irregolarità nella catena di custodia delle schede di una sezione periferica (Excenex) verso il polo di scrutinio cittadino.

Su ciascuno di questi punti, il TAR ha applicato criteri giuridici piuttosto lineari.

Il collegio (presieduto da Giuseppina Adamo, con Daniele Busico ed Alessandro Cappadonia estensore) ha ricordato che, al ballottaggio, l’elettore può soltanto indicare la propria scelta fra le due coalizioni in lizza, barrando il nome dei candidati o il simbolo collegato, e non può esprimere preferenze per i consiglieri.
In questo quadro, qualsiasi scritta aggiuntiva che non sia necessaria a identificare la scelta, numeri, nomi di candidati consiglieri, note testuali, rientra nella categoria dei “segni di riconoscimento” che la legge elettorale considera causa di nullità della scheda.
​La giurisprudenza valorizza il principio del favor voti, ma lo fa entro un limite chiaro: si possono salvare i voti solo quando le anomalie nella scheda trovano una spiegazione ragionevole diversa dalla volontà di farsi riconoscere.
​Le contestazioni dei ricorrenti, invece, si fermavano a un livello assertivo: non indicavano, scheda per scheda, perché quei segni dovessero essere letti come semplici errori materiali innocui e non come segni eccedenti il “modo normale” di esprimere il voto.

Sull’asserito errore nel verbale della sezione 9, il TAR ha richiamato un principio cardine: il verbale di sezione è atto pubblico che fa piena prova di quanto attestato sino a querela di falso. I ricorrenti hanno prodotto dichiarazioni di rappresentanti di lista per sostenere che vi sarebbe stata un’inversione di voti fra le coalizioni, ma non hanno attivato alcuna querela di falso, né fornito elementi documentali in grado di contraddire specifiche cifre riportate nel verbale.
In assenza di questo passaggio processuale essenziale, la censura viene ritenuta giuridicamente inidonea a scalfire il valore probatorio dell’atto pubblico: non basta evocare la possibilità di un “pacchetto” di voti verbalizzato in modo errato, se non si indica con precisione dove, come e perché il dato ufficiale sarebbe sbagliato.

Quanto ai rilievi sul trasferimento delle schede dalla sezione 35 di Excenex al polo di scrutinio di Aosta, il giudice li definisce inammissibili per genericità.
La doglianza non indicava fatti circostanziati, plichi aperti, sigilli violati, scostamenti tra verbali di sezione e verbale centrale, ma solo il sospetto che il passaggio potesse aver esposto il materiale elettorale a rischi di manomissione.
Per il TAR, un ricorso elettorale non può trasformarsi in una richiesta di riesame esplorativo delle operazioni: occorre indicare con puntualità le schede contestate, la sezione, il tipo di vizio e il possibile impatto sul risultato.
Qui, al contrario, la coalizione di Girardini proponeva un racconto politico di “ombra” sullo scrutinio, senza il supporto di elementi tecnici e numerici idonei a sostenere la domanda di annullamento o di correzione del voto.

La scheda del ballottaggio di Aosta dello scorso 12 ottobre 2025

La scheda del ballottaggio di Aosta dello scorso 12 ottobre 2025

L’inconsistenza complessiva del ricorso

Alla fine, il TAR respinge tutti i motivi, non rileva errori tali da incidere sul distacco di 15 voti e conferma la piena validità della proclamazione di Rocco e Fadda.
La sentenza, letta nel suo insieme, mette in luce come il ricorso della destra fosse costruito più sull’evocazione di scenari dubbi, errori, inversioni, catene di custodia fragili, che su una ricostruzione probatoria solida, supportata da strumenti processuali adeguati e da numeri in grado di ribaltare l’esito.
Le censure sui segni di riconoscimento non riescono a superare il vaglio del favor voti e del necessario rispetto delle forme minime del voto; quelle sui verbali e sulla movimentazione delle schede restano generiche, prive di quella concretezza che la giurisprudenza pretende per aprire una verifica giudiziale puntuale delle operazioni di scrutinio.
In questo senso, il ricorso appare giuridicamente logoro: non indica con precisione dove e come il risultato sarebbe stato alterato, e finisce per confermare, suo malgrado, la tenuta amministrativa del ballottaggio di Aosta.

La lettura politica dell’Union Valdôtaine

Sul piano politico, l’Union Valdôtaine, principale forza della coalizione che sostiene Rocco e Fadda, ha parlato apertamente di “chiusura di una vicenda politica” che ha tenuto sospesa la città per mesi. Il movimento, in una nota, “accoglie con soddisfazione” la decisione che mette la parola fine ai dubbi sulla proclamazione, definendo “ingiustificati” i sospetti gettati sul lavoro di chi ha gestito lo scrutinio.
​L’UV ha rivendicato la correttezza e la dedizione di tutta la macchina elettorale, dagli scrutatori agli agenti di Polizia locale, fino agli uffici comunali, sottolineando che il lavoro “a notte fonda” è stato svolto con integrità e senso delle Istituzioni.
​Il movimento ha ribadito la “piena fiducia” nel sindaco Rocco, nella vice sindaca Fadda, nella maggioranza e nel gruppo consiliare, ritenendo che, scelti dal ballottaggio, sapranno operare con concretezza e responsabilità per la città.
​Nel suo passaggio più politico, il Mouvement ha auspicato che la vicenda resti “il ricordo di una brutta pagina della politica cittadina”, a dimostrazione che “mettere in dubbio il lavoro degli altri non giova a nessuno”, ed ha contrapposto alle polemiche “il silenzio, la dedizione e l’impegno concreto” al servizio della comunità.
​L’Union Valdôtaine guarda ora al futuro con fiducia, convinta che l’impegno e la correttezza di amministratori e operatori siano “la migliore garanzia per il bene comune”, chiudendo così anche simbolicamente lo strascico di un ricorso che la sentenza del TAR ha ricondotto all’interno di un perimetro di piena legittimità del voto dell’ottobre 2025.

Giovanni Girardini con Sonia Furci

Giovanni Girardini con Sonia Furci

Per Girardini Rocco resta “un sindaco più o meno”

Giovanni Girardini, in un lungo commento affidato ai propri canali social, ha espresso rammarico non tanto per la mancata elezione a sindaco «per soli 15 voti», quanto per l’assenza di un riconteggio generale che, a suo giudizio, sarebbe stato un atto di tutela della democrazia di fronte a uno scarto così ridotto e a quanto accaduto nella notte dello spoglio. Ha rivendicato il rispetto formale della sentenza, ma ha parlato di una decisione che rischia di allontanare ulteriormente i cittadini dalle urne, lasciando in città «perplessità, scontento e dubbio» che, secondo lui, un semplice riconteggio avrebbe potuto dissipare, rafforzando persino la posizione di Raffaele Rocco, che così «resta agli occhi della gente un “sindaco più o meno”».
Girardini ha annunciato che continuerà a svolgere il proprio ruolo di consigliere di opposizione «senza mai stare zitto», rivendicando una «dialettica ottima» che userà per portare avanti anche verità scomode, prendendo però atto che ora potrà dedicare più tempo alla propria vita privata e professionale.
Non ha risparmiato un passaggio polemico verso chi «ride e lo prende per i fondelli» e verso chi, tra i politici, brinda al rigetto del ricorso: dice di non aver mai preso «sbornie» e di non volerlo fare neppure ora, descrivendosi non tanto deluso quanto «profondamente perplesso e pensieroso», convinto che «contro l’ignoranza e la maleducazione bisogna lottare sempre».

Nel dibattito cittadino ha pesato anche un precedente passaggio pubblico di Girardini, che durante i mesi di incertezza post-ballottaggio aveva dichiarato provocatoriamente che, se il ricorso non fosse stato accolto, sarebbe andato a vivere in Polinesia: una promessa che oggi torna a galla come simbolo della distanza fra le aspettative coltivate attorno al contenzioso e l’esito secco della decisione del TAR.

articolo aggiornato dopo la pubblicazione iniziale