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Il TAR restituisce il terzo seggio in Consiglio Valle ad Andrea Campotaro: esclusa Cristina Machet

redazione aostapresse.it

venerdì 30 Gennaio 26 • h. 14

Il TAR restituisce il terzo seggio in Consiglio Valle ad Andrea Campotaro: esclusa Cristina Machet

di redazione aostapresse.it | Ven 30 Gen 26 • h. 14

Il Tribunale amministrativo regionale (TAR) della Valle d’Aosta ha accolto, giovedì 29 gennaio 2026, pubblicando la sentenza venerdì 30, il ricorso di AVS – Rete Civica VdA, riconoscendo due voti in più alla lista e riportando il terzo seggio in Consiglio Valle ad Andrea Campotaro, sottraendolo a Cristina Machet, che originariamente era risultata la prima esclusa dell’Union Valdôtaine.

Il ricorso principale è stato presentato dallo stesso Andrea Campotaro insieme al coordinatore del movimento politico, Elio Riccarand, difesi dagli avvocati Andrea Patanè e Maria Cristina Carbone. Nel mirino c’era l’atto di proclamazione degli eletti dell’8 ottobre 2025 e i verbali dell’Ufficio elettorale regionale che, dopo il riesame dei voti contestati, avevano tolto ad AVS il terzo seggio, inizialmente assegnato dopo lo scrutinio del 29 settembre, per attribuirlo all’UV.

​AVS – Rete civica VdA contestava in particolare:

  • l’annullamento di due schede con voto di lista ad AVS – Rete Civica VdA e preferenze scritte per candidati AVS alle concomitanti comunali di Aosta;
  • la mancata motivazione, nei verbali di La Salle e Saint-Vincent, sull’“inoppugnabilità” dei segni di riconoscimento che avevano portato ad annullare quattro voti di lista AVS – Rete Civica VdA.

​Contemporaneamente, Cristina Machet e Union Valdôtaine, difese dagli avvocati Hebert D’Herin e Riccardo Viriglio, hanno proposto un ricorso incidentale per contestare l’esclusione di alcune schede favorevoli all’UV, chiedendo di riassegnare loro voti dichiarati nulli.​

Come si è arrivati al seggio conteso

Alle regionali del 28 settembre 2025 AVS – Rete Civica VdA (lista n. 1) aveva ottenuto 3.816 voti, che in prima battuta le valevano tre seggi: due per riparto proporzionale (assegnati a Chiara Minelli ed a Eugenio Torrione) e uno per il maggiore resto (718 voti). Andrea Campotaro, candidato in posizione n. 8 di lista, con 343 preferenze risultava il terzo eletto di AVS – Rete Civica VdA.
​Con il verbale dell’8 ottobre 2025 l’Ufficio elettorale regionale aveva però ricalcolato i resti, riconoscendo quattro voti in più all’Union Valdôtaine e portando il suo resto da 716 a 720, superiore a quello di AVS – Rete Civica VdA (718): il terzo seggio di AVS – Rete Civica VdA è stato quindi revocato e assegnato all’UV, a favore di Cristina Machet, portando il gruppo UV a 13 consiglieri e fermando AVS – Rete Civica VdA a due.
​AVS – Rete Civica VdA ha allora chiesto accesso agli atti, individuato due schede dichiarate nulle a suo favore e deciso di impugnare formalmente l’assegnazione dei seggi.​

Elio Riccarand ed Andrea Campotaro

Elio Riccarand ed Andrea Campotaro

Le due schede “chiave” e il principio del favor voti

Il cuore della sentenza riguarda le due schede dell’Ufficio di scrutinio n. 21 del polo 8 di Aosta, entrambe con croce sul simbolo AVS ma annullate dall’Ufficio elettorale per “potenziale riconoscibilità” del voto.

  • Prima scheda: X sul simbolo AVS, numero “1” sulla prima riga delle preferenze e, sulla seconda riga, la dicitura “BENISSA FEIZA”.
  • ​Seconda scheda: X sul simbolo AVS, cognome “De Rosa” sulla prima riga e, sulla seconda, il cognome “PEDMOTTI”.

​Per l’Ufficio elettorale si trattava di segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, un segno di riconoscimento, in base agli articoli 41 e 42 della legge regionale 3/1993; per i ricorrenti, erano semplici errori di compilazione in un contesto di “election day”, con preferenze rivolte in realtà a candidati di AVS – Rete Civica VdA impegnati alle comunali di Aosta.

Il collegio (presidente Giuseppina Adamo, consiglieri Daniele Busico e Alessandro Cappadonia, estensore) ha ricostruito il quadro di principio: la normativa elettorale è ispirata al favor voti, cioè alla conservazione del voto ogni volta in cui sia possibile ricostruire in modo ragionevole la volontà dell’elettore, mentre la nullità per segno di riconoscimento costituisce eccezione e va letta restrittivamente.
Richiamando giurisprudenza consolidata del Consiglio di Stato, il TAR ha ribadito che l’espressione “in modo inoppugnabile” non impone una certezza assoluta ma richiede comunque che l’anomalia non trovi spiegazione logica diversa dalla volontà di farsi riconoscere; i segni di riconoscimento sono solo quelli che eccedono il normale modo di esprimere il voto.
​Applicando questi criteri:

  • nella prima scheda “BENISSA FEIZA” è ricondotta a Feiza Ben Issa, candidata AVS – Rete Civica VdA (posizione n. 1) alle contemporanee comunali di Aosta, e l’uso del numero “1” è espressamente ammesso dall’articolo 35, comma 3, della legge regionale 3/1993;
  • nella seconda scheda “De Rosa” coincide con la candidata AVS – Rete Civica VdA Loredana De Rosa (presente sia alle regionali sia alle comunali), mentre “Pedmotti” viene interpretato come refuso per Anna Maria Pedrotti, cognome di un’altra candidata AVS – Rete Civica VdA alle comunali di Aosta.

​Per i giudici si tratta di irregolarità spiegabili con la confusione tra preferenze regionali e comunali, non di scritte estranee alla volontà di voto: le schede esprimono in maniera univoca un voto di lista per AVS – Rete Civica VdA e non contengono segni eccedenti le esigenze di espressione del suffragio.
​Il TAR ha sottolineato inoltre che in altri seggi, in situazioni analoghe, il voto di lista è stato conservato e sono state annullate solo le preferenze irregolari, come indicato anche nelle istruzioni agli Uffici di scrutinio diramate dalla Presidenza della Regione.

Risultato: i primi quattro motivi di ricorso sono stati accolti e ad AVS – Rete Civica VdA sono stati attribuiti due voti in più, riportando il suo resto da 718 a 720, cioè allo stesso livello del resto dell’UV.​

Loredana De Rosa, candidata di AVS - Rete Civica VdA alle ultime elezioni

Loredana De Rosa, candidata di AVS – Rete Civica VdA alle ultime elezioni

Il ricorso incidentale dell’UV e le schede con “voto” e “no”

A questo punto il TAR passa al ricorso incidentale di Cristina Machet e dell’Union Valdôtaine, che puntava a rimettere in discussione alcune schede considerate nulle a favore dell’UV, e in particolare:

  • una scheda con la sola parola “voto” scritta accanto al riquadro di UV, senza croce sul simbolo;
  • una scheda con croce sia sulla lista n. 2 (UV) sia sulla lista n. 5 (Fratelli d’Italia), con il numero “4” vicino a UV e la dicitura “no” sopra il contrassegno di FdI.

​Su entrambe il collegio è netto: si tratta di scritte che non servono a esprimere il voto ma lo complicano inutilmente e si configurano, alla luce della giurisprudenza, come segni di riconoscimento.
La parola “voto”, priva di croce sul simbolo, è ritenuta un segno aggiuntivo e inutile rispetto alle modalità prescritte (articolo 34, comma 7, Lr 3/1993 vieta “altri segni o indicazioni”), mentre la scritta “no” su un simbolo barrato rientra nei casi già giudicati nulli da TAR e Consiglio di Stato in quanto modalità anomala, che l’elettore avrebbe dovuto correggere chiedendo una nuova scheda.

Le ricorrenti incidentali chiedevano inoltre di rimettere in gioco altri undici voti UV dichiarati nulli in vari seggi, ma senza indicare puntualmente le singole schede e i relativi vizi: la doglianza è quindi dichiarata inammissibile e infondata per genericità. Il ricorso incidentale è stato quindi integralmente respinto.​

Come cambia la distribuzione dei seggi

Con l’aggiunta dei due voti ad AVS, i resti delle due liste si allineano a 720 voti ciascuna.
In questa situazione scatta l’articolo 50, comma 7, della legge regionale 3/1993, secondo cui, in caso di parità di resti, il seggio va alla lista con la minore cifra elettorale complessiva: la “lista piccola” prevale sul partito maggiore.

Il TAR ha applicato la norma e:

  • corregge gli atti elettorali regionali;
  • proclama consigliere regionale Andrea Campotaro, terzo eletto di AVS – Rete Civica VdA, al posto di Cristina Machet, candidata UV.

​Sul piano politico e numerico, AVS – Rete Civica VdA passa da due a tre consiglieri regionali mentre l’Union Valdôtaine scende da 13 a 12 seggi e la maggioranza in Consiglio Valle si riduce da 21 a 20 componenti.
Le spese di lite vengono compensate tra le parti, in considerazione della particolarità tecnica e giuridica della vicenda.

Cristina Machet, consigliera regionale UV che lascerà il seggio ad Andrea Campotaro

Cristina Machet, consigliera regionale UV che lascerà il seggio ad Andrea Campotaro

Le reazioni politiche

«Siamo ovviamente molto contenti e soddisfatti – ha commentato Chiara Minelli, capogruppo in Consiglio Valle di AVS – Rete Civica VdA – sapevamo di avere delle buone argomentazioni e speravamo in quest’esito. Vogliamo esaminare bene e con attenzione la sentenza, e capire quali saranno i prossimi sviluppi. Ringraziamo gli avvocati che ci hanno seguiti e che hanno fatto un ottimo lavoro costruendo un ricorso solido».

In una nota diffusa dal Siège central, l’Union Valdôtaine ha “preso atto” della decisione del TAR sull’attribuzione del tredicesimo seggio ma ha segnalato che, a suo giudizio, restano “elementi di interpretazione” e “questioni procedurali significative” che meritano ulteriori approfondimenti.
​Il Mouvement ha ribadito la propria convinzione circa la regolarità del lavoro svolto nella verifica dei voti contestati e la legittimità del risultato iniziale, riservandosi di esaminare nel dettaglio la sentenza e, se ne ricorreranno le condizioni, di proporre appello al Consiglio di Stato per “tutelare i diritti degli elettori e la corretta rappresentanza in Consiglio”.
​L’UV ha espresso solidarietà a Cristina Machet, definita “seria e corretta” nel gestire i mesi di incertezza, ed ha invitato tutte le forze politiche a concentrarsi sui problemi concreti della Valle d’Aosta, evitando che polemiche e contenziosi sottraggano energie all’azione politica e amministrativa.

articolo aggiornato dopo la pubblicazione iniziale