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Il TAR ha bocciato il ricorso Glassier-Marando: nessun annullamento delle elezioni regionali

redazione aostapresse.it

venerdì 30 Gennaio 26 • h. 17

Il TAR ha bocciato il ricorso Glassier-Marando: nessun annullamento delle elezioni regionali

di redazione aostapresse.it | Ven 30 Gen 26 • h. 17

Il Tribunale amministrativo regionale (TAR) della Valle d’Aosta ha respinto integralmente, giovedì 29 gennaio 2026, con sentenza pubblicata il giorno successivo, il ricorso di Monica Glassier e Sabrina Marando contro le elezioni regionali del 28 settembre 2025, confermando la piena legittimità dell’applicazione della nuova legge elettorale con tre preferenze e rappresentanza di genere.
​Glassier e Marando, assistite dall’avvocato Stefano Tosi, avevano impugnato il provvedimento di proclamazione degli eletti chiedendo l’annullamento dell’intera tornata elettorale e dell’applicazione della legge regionale 27/2025, quella che ha reintrodotto le tre preferenze e il vincolo di genere.
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Non erano candidate, ma hanno agito come semplici elettrici in azione popolare, rivendicando una battaglia “di principio” contro quella che hanno definito una modifica delle “regole del gioco durante la partita”, sostenuta anche da un manifesto di forte attacco politico affisso ad Aosta e da toni da “data storica per la Valle d’Aosta”.
Già nei mesi scorsi avevamo anticipato quanto fosse difficile che il loro ricorso potesse essere accolto: lo stesso impianto normativo, tra referendum confermativo, promulgazione e applicazione della legge, era stato costruito proprio per reggere un eventuale vaglio di legittimità davanti al giudice amministrativo.​

Cosa contestavano Glassier e Marando

Nel ricorso (Rg. 52/2025) le due ricorrenti chiedevano:

  • l’accertamento dell’“illegittima applicazione” della legge regionale n. 27/2025 alle elezioni del 17° Consiglio regionale;
  • l’annullamento del provvedimento di proclamazione degli eletti dell’8 ottobre 2025;
  • la rimessione alla Corte costituzionale di diverse questioni di legittimità sull’articolo che prevede tre preferenze, con obbligo di almeno una preferenza di genere diverso, pena l’annullamento dell’ultima preferenza.

​I motivi principali erano cinque:

  • presunto “eccesso di potere” del presidente (in realtà della Giunta) nel rendere applicabile la legge confermata dal referendum alle elezioni già convocate, in violazione, secondo loro, dell’articolo 121 Costituzione e dello Statuto speciale;
  • violazione del principio di irretroattività della legge (articolo 11 Preleggi) e dei principi degli articoli 48 e 49 Costituzione, perché il procedimento elettorale sarebbe “unitario” e cristallizzato alla data di convocazione dei comizi;
  • violazione dei principi di ragionevolezza e buona amministrazione, per aver cambiato le regole a ridosso del voto;
  • sospetta incostituzionalità della norma sulle tre preferenze e sul vincolo di genere, ritenuta compressiva della libertà di voto e in contrasto con Statuto valdostano e Costituzione.

​In sintesi, sostenevano che il 28 settembre si sarebbe dovuto votare con una sola preferenza, perché il decreto di convocazione dei comizi del 25 luglio 2025 avrebbe “congelato” per l’intero procedimento la vecchia disciplina.

La sede del TAR della Valle d'Aosta

La sede del TAR della Valle d’Aosta

​La risposta del TAR: “tempus regit actum”

La sentenza, redatta dal primo referendario Alessandro Cappadonia e deliberata dal collegio composto dalla presidente Giuseppina Adamo e dal primo referendario Daniele Busico, ha smontato punto per punto l’impianto giuridico delle due ricorrenti.

​Nella parte in rito:

  • il TAR ha riconosciuto la legittimazione attiva delle ricorrenti come elettrici, ricordando che l’articolo 130 del Codice del processo amministrativo prevede l’azione popolare proprio per consentire al corpo elettorale di far valere vizi tali da alterare il risultato o imporre la rinnovazione del voto;
  • ha respinto invece l’eccezione della Regione sulla mancata notifica ai controinteressati, perché il ricorso è stato correttamente notificato anche a Renzo Testolin, consigliere eletto, che è titolare di un interesse qualificato alla conservazione dell’atto.

​Sul merito, il Tribunale ha applicato con nettezza il principio tempus regit actum:

  • il procedimento elettorale è complesso e scandito in fasi: indizione dei comizi, presentazione delle liste, campagna, voto, scrutinio, proclamazione;
  • ogni fase è regolata dalla legge vigente al momento in cui si svolge, non da quella in vigore all’avvio dell’intero procedimento;
  • il decreto di convocazione dei comizi non ha la funzione di cristallizzare una “lex specialis” del voto: è un atto vincolato che fissa data e indizione delle elezioni, ma non può dare ultrattività a una legge nel frattempo modificata.

​Il TAR ha richiamato esplicitamente precedenti giurisprudenziali su casi analoghi (in particolare la Sicilia sulla doppia preferenza di genere), in cui è stato affermato che una legge elettorale sopravvenuta, entrata in vigore prima del voto, si applica pienamente alle operazioni ancora da svolgere.

Nel caso valdostano, la legge 27/2025 è entrata in vigore il 20 agosto, cioè:

  • prima della presentazione definitiva delle liste (24-25 agosto);
  • prima dell’inizio della propaganda elettorale (29 agosto);
  • più di un mese prima del voto del 28 settembre.

​Per il collegio, tutte le parti (elettori e candidati) hanno avuto tempo congruo per conoscere e applicare la nuova disciplina e si sono trovate nelle stesse condizioni, senza violazioni della parità di condizioni né della ragionevolezza del procedimento.

Le questioni di costituzionalità sulla rappresentanza di genere

Sul fronte costituzionale, Glassier e Marando chiedevano di sollevare dubbi sulla norma che prevede, quando si esprimono tre preferenze, l’obbligo che almeno una sia per un candidato di genere diverso, pena l’annullamento dell’ultima preferenza, sostenendo che si tratti di una misura “precettiva e sanzionatoria” che comprimerebbe la libertà di voto, in contrasto con la giurisprudenza costituzionale più risalente.

Il TAR ha ricostruito però il mutato quadro costituzionale:

  • lo Statuto valdostano, dopo la riforma, impone che la legge elettorale “promuova condizioni di parità” per l’accesso alle consultazioni;
  • la Costituzione, con le modifiche del 2001 e 2003, prevede espressamente che le leggi regionali promuovano la parità di genere e consente “opportuni provvedimenti” per le pari opportunità nelle cariche elettive.

​In questo contesto, la giurisprudenza costituzionale più recente (sentenze n. 49/2003, n. 4/2010 e successive) ha riconosciuto la legittimità di strumenti come la doppia preferenza di genere, qualificandoli non come “quote di risultato”, ma come misure antidiscriminatorie di riequilibrio nei punti di partenza, affidate comunque alla scelta degli elettori.

Secondo il TAR:

  • anche la norma valdostana sulle tre preferenze si inserisce in questa linea: è una facoltà in più concessa all’elettore (fino a tre nomi), condizionata al rispetto di un criterio di genere solo se si vuole sfruttare appieno la facoltà;
  • non impone esiti predeterminati, non altera direttamente la composizione del Consiglio e non mette in discussione la libertà di voto, che resta piena anche esprimendo una o due preferenze.

​Per questi motivi, le questioni di legittimità costituzionale vengono dichiarate manifestamente infondate e non vengono rimesse alla Consulta.​

Il manifesto affisso ad Aosta dal gruppo che ha presentato il ricorso

Il manifesto affisso ad Aosta dal gruppo che ha presentato il ricorso

Un ricorso politicamente rumoroso ma giuridicamente debole

Il collegio, pur riconoscendo la legittimazione delle ricorrenti, ha quindi definito il ricorso “manifestamente infondato” e lo ha respinto integralmente, compensando le spese in considerazione della particolarità tecnica della materia.

Sullo sfondo resta il contrasto tra la narrazione pubblica costruita da Glassier e Marando, fatta di manifesti, toni apocalittici sull’annullamento delle elezioni e sull’“eccesso di potere” delle Istituzioni, e l’esito secco di una sentenza che ha riaffermato la normalità giuridica del percorso seguito dalla Regione per applicare la riforma elettorale confermata dal referendum.

La decisione ha confermato, in definitiva, tre punti chiave:

  • la legittimità dell’applicazione della legge 27/2025 alle regionali del 28 settembre, in piena coerenza con il principio tempus regit actum;
  • la compatibilità costituzionale del meccanismo delle tre preferenze con vincolo di genere, letto come misura di riequilibrio e non come imposizione di risultato;
  • il fatto che un’azione popolare può contestare il procedimento elettorale solo se indica vizi reali, capaci di condurre a una correzione dei risultati o alla rinnovazione del voto, non limitandosi a trasformare il TAR in cassa di risonanza di una campagna politica contro “le regole del gioco”.

Il manifesto del Marchese del Grillo

​Nei giorni precedenti alla sentenza, è stato affisso ad Aosta un manifesto, firmato dallo stesso gruppo che promuove le “manifestazioni per la libertà” e paragona il Governo regionale al Marchese del Grillo, accusandolo di cambiare “le regole del gioco a ridosso del voto” e di bocciare sistematicamente le proposte dell’opposizione, pur rivendicando in calce di esprimere una “critica politica basata su atti pubblici e documentabili”.
Sui social, alla vigilia della decisione, Glassier e Marando avevano raccontato un’udienza «andata bene», parlando di un loro avvocato «favoloso» e di legali della Regione che «si sono arrampicati un po’ sui vetri», ringraziando i sostenitori e annunciando di attendere la sentenza «con serenità e tranquillità» citando una frase di Aldo Moro sul diritto-dovere di resistenza del singolo e della collettività contro uno Stato che menomi i diritti sanciti dalla Costituzione. La citazione è effettivamente riconducibile a un suo intervento alla prima Sottocommissione della Costituente del 3 dicembre 1946, ma viene è stata estrapolata per avallare una lettura “resistenziale” del contenzioso elettorale ben oltre il perimetro tecnico delineato dal TAR.

​L’UV: lasciamo spazio «ai veri problemi dei valdostani»

Sul versante opposto, l’Union Valdôtaine, in una nota, ha letto la sentenza come “una conferma ulteriore della regolarità del percorso avviato dalla Regione e dai suoi servizi”. Il Mouvement ha richiamato le parole del legale dell’Amministrazione regionale, Marcello Cecchini, “non ho sentito alcuna parola, né letto alcuna riga che indichi che il voto preferenziale triplo con opzione di genere abbia, in qualsiasi modo, leso o violato il diritto di voto delle due ricorrenti” ed ha ribadito che la scelta delle tre preferenze è stata assunta con il solo obiettivo di garantire la parità di genere e offrire più opzioni agli elettori, escludendo qualsiasi intento di “manipolare o alterare il voto”.
Per l’UV, la vicenda ha confermato l’affidabilità del lavoro della Regione e dei suoi uffici, e dovrebbe ora lasciare spazio ai “veri problemi” dei valdostani, evitando polemiche sterili e riconoscendo il ruolo di servizi ed Istituzioni che operano “con senso del servizio e responsabilità”.