La Corte costituzionale ha bocciato lunedì 11 maggio 2026, la norma regionale che disciplinava la nomina del segretario generale del Comune di Aosta, salvando invece il resto della riforma valdostana su funzioni comunali e segretari degli Enti locali.
Cosa ha deciso la Corte
Con la sentenza n. 83, depositata il 19 maggio 2026, la Consulta ha esaminato varie norme della legge regionale 26 maggio 2025 n. 15, che rivedeva in modo organico l’esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali e la disciplina dei segretari degli Enti locali in Valle d’Aosta. Il ricorso era stato presentato da Giorgia Meloni, presidente del Consiglio dei ministri e riguardava, tra l’altro, l’obbligo di gestione associata di alcune funzioni da parte dei Comuni e le regole sulla nomina e sulla prorogatio dei segretari comunali.
La Corte, presieduta da Giovanni Amoroso, con relatore Massimo Luciani, ha accolto solo una delle questioni, dichiarando incostituzionale la parte della legge che introduceva nella legge regionale n. 6 del 2014 il nuovo articolo 20-sexies, dedicato in modo specifico al conferimento dell’incarico di segretario del Comune di Aosta.
Tutte le altre censure del Governo sono state dichiarate inammissibili per motivi tecnici, legati alla ricostruzione del quadro normativo e alla motivazione del ricorso.
Perché la norma sul segretario di Aosta è incostituzionale
Secondo la Corte, la disciplina regionale ha costruito una figura di segretario comunale del Comune di Aosta non coerente con i principi che discendono dall’articolo 97 della Costituzione, in particolare quelli di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione, oltre al principio dell’accesso tramite concorso agli impieghi pubblici. La norma contestata consentiva infatti di attribuire l’incarico senza passare dallo specifico concorso‑corso previsto dalla stessa disciplina valdostana per l’accesso all’Albo regionale dei segretari, previsto dalla legge regionale n. 46 del 1998 e dalla successiva legge sul reclutamento.
Per i giudici costituzionali, non basta che il prescelto abbia superato “una qualunque” selezione pubblica: la procedura deve essere di natura concorsuale e calibrata sul livello di responsabilità e sulle funzioni che il segretario comunale è chiamato a svolgere. In questo caso, la possibilità di nominare il segretario generale di Aosta al di fuori del percorso concorso‑corso alterava in profondità la fisionomia della figura, compromettendo l’equilibrio fra autonomia dell’Ente locale e necessità di un controllo indipendente sull’attività amministrativa.

Stefano Franco, segretario generale del Comune di Aosta
Cosa resta in piedi della riforma regionale
Per il resto, la Consulta non ha accolto le censure statali sulla legge regionale n. 15/2025. Sono state dichiarate inammissibili le questioni relative agli articoli che ridefiniscono l’esercizio associato di funzioni e servizi comunali, il ruolo delle Unités des Communes valdôtaines, l’intervento del Celva e dell’Amministrazione regionale, nonché le norme su prorogatio dei segretari e sostituzione del sindaco negli organi delle Unités.
Questo significa che l’impianto complessivo della riforma valdostana sull’esercizio associato resta in vigore, mentre viene espunta solo la parte che disciplinava, in modo speciale e derogatorio, la nomina del segretario generale del Comune di Aosta, che attualmente è Stefano Franco. La Regione dovrà quindi riscrivere quella porzione di normativa, riallineandola ai principi già richiamati dalla stessa Corte in precedenti sentenze sul ruolo dei segretari comunali e sull’obbligo di concorso pubblico.
Perché la sentenza è importante per Aosta e per i Comuni valdostani
Sul piano pratico, la decisione incide direttamente sulla governance del Comune di Aosta, perché mette fuori gioco la corsia speciale pensata per scegliere il suo segretario generale. La figura del segretario, ha ricordato la Corte, è un perno di garanzia e controllo di legalità interna: la modalità di nomina non è un dettaglio tecnico, ma un elemento che tocca l’equilibrio tra politica e amministrazione.
Per i Comuni valdostani, la sentenza conferma che la Regione mantiene un ampio margine di autonomia nell’organizzare l’esercizio associato di funzioni e servizi e nel modellare il proprio sistema di autonomie locali, purché resti “in armonia” con la Costituzione ed i principi dell’ordinamento nazionale.
Il messaggio di fondo è duplice: via libera alle soluzioni organizzative territorialmente differenziate, ma nessuna deroga sui fondamentali di imparzialità, buon andamento e concorso pubblico quando si tratta di incarichi chiave come quelli dei segretari.

L’Hôtel de Ville di Aosta
Le valutazioni di Renzo Testolin
In apertura della riunione del Consiglio Valle di mercoledì 20 maggio, il presidente della Regione Renzo Testolin ha definito la decisione della Consulta «una pronuncia da accogliere con estremo favore», sottolineando che il ricorso del Governo è stato «in larga parte respinto» e che tre dei quattro motivi di impugnazione sono stati dichiarati inammissibili.
Secondo Testolin, con riferimento alle disposizioni sull’esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali, la Corte ha giudicato il ricorso governativo «del tutto carente» nella motivazione e nella ricostruzione del quadro normativo, perché non teneva conto «della portata complessiva della riforma regionale», orientata «ad ampliare gli spazi di autonomia dei Comuni» ed a differenziare gli assetti organizzativi, mantenendo obblighi di gestione associata solo per alcune funzioni già vincolate in passato.
Testolin ha ricordato che sono state respinte anche le censure sulla cessazione e sulla prorogatio degli incarichi dei segretari locali, ambito in cui la legge regionale prevede «una complessa procedura pienamente idonea a garantire la continuità amministrativa», così come quelle sulla sostituzione del sindaco nelle Unités, giudicate dalla Corte «generiche» e non sufficientemente argomentate.
Resta invece il rilievo sulla norma “su misura” per il segretario di Aosta: il presidente della Regione ha riconosciuto che la Consulta ha ritenuto illegittima la possibilità di conferire l’incarico a un dirigente interno non iscritto all’Albo regionale, perché in contrasto con il principio che richiede una specifica procedura concorsuale per la figura del segretario degli Enti locali.
Nel complesso, ha concluso Testolin, la sentenza «conferma la tenuta giuridica dell’impianto della riforma regionale» approvata nella scorsa legislatura con l’accordo degli Enti locali, una riforma che «pur confermando per ragioni di efficienza amministrativa alcune forme associative obbligatorie» ha «eliminato l’obbligo di associazione tra Comuni per tutte le altre funzioni», rafforzando i principi di autonomia, sussidiarietà e responsabilità nell’esercizio delle funzioni comunali.
Cosa cambia per il Comune di Aosta
- La norma “su misura” per il segretario generale di Aosta viene cancellata.
- Non sarà più possibile conferire l’incarico aggirando il concorso‑corso previsto per l’accesso all’Albo regionale dei segretari.
- La Regione dovrà riscrivere la disciplina, riallineandola ai principi di concorso pubblico, buon andamento e imparzialità dell’amministrazione.
- Sul piano politico‑amministrativo, il segretario generale torna a essere una figura di garanzia, non modellabile con una corsia speciale per il solo capoluogo.
L’impianto della riforma sull’esercizio associato delle funzioni comunali resta in vigore: la sentenza non rimette in discussione Unités, gestione associata e ruolo dei segretari negli altri Comuni.
La sentenza 83/2026 della Corte costituzionale











