In Valle d’Aosta la “fase 2” consente le passeggiate in montagna e la pesca. Restano chiusi i parrucchieri ma non quelli per cani

Scritto da aostapresse

3 Maggio 2020 - 14:20
Renzo Testolin durante la presentazione dell'ordinanza 192

Nella mattinata di domenica 3 maggio il presidente della Regione, Renzo Testolin, ha firmato l’ordinanza numero 192, che, in undici pagine, allenta le regole di confinamento disposte per l’emergenza sanitaria, anche del nuovo decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile “visti i dati forniti dalle autorità sanitarie – si legge nelle premesse – e le proiezioni sulla prosecuzione del contagio, che attestano che l’indice del contagio “R con zero” è calato progressivamente, e che, quindi, non sia, al momento, necessario prevedere misure ulteriormente restrittive rispetto a quelle previste dal decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, in ordine agli spostamenti delle persone fisiche, all’accesso a parchi e giardini pubblici, all’attività motoria e sportiva, nonché in merito alla regolamentazione per il contenimento della diffusione del “covid-19″ nei cantieri”.

https://aostapresse.it/2020/04/26/le-nuove-regole-della-fase-2-annunciate-da-giuseppe-conte-si-potra-andare-a-visitare-i-parenti-e-giocare-nei-parchi-gli-sportivi-potranno-allenarsi-e-funerali-con-15-persone/

Testolin sottolinea, nell’ordinanza, anche che “d’altra parte, talune misure si rendono comunque necessarie nelle altre materie oggetto della presente ordinanza, anche allo scopo di adattarle alla situazione del territorio valdostano, procedendo altresì ad una ridefinizione organica delle misure disposte con precedenti ordinanze” ed evidenzia “il netto miglioramento della situazione epidemiologica sul territorio del Comune di Pontey che consente di revocare le misure più restrittive ancora in essere in tale territorio rispetto al restante territorio regionale” revocando quindi dodici ordinanze, la n. 111 del 15 marzo (quella in cui veniva chiesto ai villeggianti di rientrare nelle loro residenze), n. 116 del 19 marzo (chiusura dei cantieri), n. 117 del 22 marzo (particolari misure per Pontey), n. 139 del 4 aprile (limitazioni sui mercati), n. 153 del 10 aprile (revoca limitazioni a Pontey), n. 154 del 14 aprile (disposizioni per le attività commerciali al dettaglio), n. 160 del 19 aprile (disposizioni per la silvicoltura e cantieri forestali), n. 161 del 19 aprile (attività agricole per autoconsumo); n. 171 del 21 aprile (vendita al dettaglio di semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso e fertilizzanti); n. 181 del 24 aprile (conferimento rifiuti); n. 182 del 25 aprile (altre disposizioni per Pontey) e n. 183 del 27 aprile (vendita cibo d’asporto).

Nelle premesse dell’ordinanza viene ancora ricordato che “la comunità scientifica ha indicato quale unico strumento di prevenzione, in assenza di vaccino o di farmaci specifici, il cosiddetto “distanziamento sociale”, oltre ad alcune misure precauzionali” e che “le situazioni di fatto e di diritto integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica”.

Per quanto riguarda gli spostamenti “sono consentiti solo quelli motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie. È consentito lo spostamento all’interno del territorio regionale per tutte le attività e i motivi consentiti dal decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, nonché dalla presente ordinanza. In ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. È in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. È consentito lo spostamento verso l’abitazione non di residenza o di domicilio (cosiddetta “seconda casa”), sita nel territorio regionale, da parte del proprietario o di soggetto titolare di qualsiasi diritto sull’immobile e dei rispettivi conviventi, anche congiuntamente, per ragioni di necessità quali motivi di sicurezza, di manutenzione e di controllo”.

L’ordinanza mantiene “la chiusura delle aree attrezzate per il gioco dei bambini; l’accesso del pubblico ai parchi e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, salva la facoltà del sindaco di disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto del divieto di assembramento e del rispetto della distanza interpersonale di un metro”.
Per quanto riguarda l’attività motoria e sportiva “permane il divieto di attività di svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto. È consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria all’aperto, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività. Rientrano nell’attività sportiva gli allenamenti individuali all’aperto di ogni disciplina, ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la corsa, la camminata, la bicicletta e la pesca. Al fine di svolgere l’attività motoria o sportiva di cui sopra, è consentito anche spostarsi con mezzi pubblici o privati per raggiungere il luogo individuato per svolgere tali attività. Non è consentito svolgere attività motoria o sportiva fuori dal territorio regionale”.

“Sono consentiti, gli allenamenti, anche di coppia per ragioni di sicurezza e nel rispetto delle distanze interpersonali – prosegue l’ordinanza – di arrampicata delle Guide alpine la cui professione è disciplinata dalla legge regionale 7/1997, iscritte al relativo albo professionale e munite del tesserino di riconoscimento di cui all’articolo 8 della legge, in ragione della necessità di una preparazione atletica e tecnica funzionale alla sicurezza in montagna. Al fine di agevolare la mobilità alternativa all’uso dei veicoli privati e dei mezzi pubblici, è consentito il noleggio di biciclette con consegna a domicilio del noleggiante, subordinatamente al rispetto della distanza interpersonale di un metro e con divieto di creare assembramenti. Il personale, all’atto della consegna, dovrà essere munito di guanti e di mascherina e dovrà sostare presso il noleggiante il tempo minimo necessario per effettuare la consegna”.

“Le attività del settore delle costruzioni – precisa ancora il documento del presidente della Regione – consentite dal decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, sono soggette al rispetto dei contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contenimento della diffusione del “covid-19″ nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all’allegato 7 del decreto del presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 aprile 2020” mentre “alle attività di commercio al dettaglio, consentite ai sensi del decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 si applicano le misure di accesso e circolazione condizionati all’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; utilizzo da parte del personale addetto alla vendita di guanti monouso e dispositivi di protezione delle vie respiratorie; perimetrazione dell’area in cui la vendita è consentita, nel caso in cui l’esercizio commercializzi anche prodotti la cui vendita, allo stato, non è consentita; mantenimento di un unico accesso, accesso e circolazione di un solo cliente alla volta negli esercizi commerciali di superficie inferiore a quaranta metri quadrati; negli altri casi, rispetto della distanza interpersonale di un metro; adozione delle misure idonee per evitare assembramenti ed è consigliata la misurazione sistematica della temperatura corporea del personale presente all’interno dei locali e dei clienti all’atto dell’accesso”.

Analogamente “l’attività di commercio nella forma di mercato all’aperto e al chiuso o di analoga forma di vendita su area pubblica o privata di generi alimentari è consentita nei Comuni in cui sia adottato dai sindaci un apposito piano, consegnato ai commercianti che preveda le condizioni minimali di perimetrazione dell’area, nel caso di mercati all’aperto; unico varco d’accesso distinto da quello di uscita; sorveglianza pubblica o privata che verifichi il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro e il rispetto del divieto di assembramento, nonché il controllo dell’accesso all’area di vendita e utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie e guanti monouso per acquirenti e venditori” così come “l’accesso ai locali di vendita al dettaglio di carta, cartone e articoli di cartoleria, di libri o di vestiti per bambini e neonati, ivi comprese le calzature a loro destinate, dovrà essere rispettivamente effettuato da un unico ingresso; la permanenza nei locali destinati alla vendita di carta, cartone e articoli di cartoleria, di libri o di vestiti per bambini e neonati, con superficie complessiva sino a quaranta metri quadrati, è consentita ad una sola persona alla volta, fatti salvi minori di età accompagnati o persone che necessitano di accompagnamento; nei locali aventi superficie complessiva superiore dovrà essere rispettata la distanza minima di un metro fra un cliente e l’altro; la circolazione dei venditori e degli acquirenti nei locali o parti di locali destinati alla vendita di carta, cartone e articoli di cartoleria, di libri o di vestiti per bambini e neonati deve avvenire indossando guanti e mascherina o altro mezzo protettivo per le vie respiratorie; nei locali o parti di locali destinati al commercio al dettaglio di libri dovrà essere messo a disposizione dei clienti del gel igienizzante, posto in luogo ben visibile; è privilegiata, quale modalità di acquisto, la prenotazione dei libri e del materiale di cartoleria; è consigliata la misurazione sistematica della temperatura corporea del personale presente all’interno dei locali e dei clienti all’atto dell’accesso”.

L’ordinanza ripete le medesime disposizioni, già previste nelle precedenti ordinanze revocate, anche per quanto riguarda il “commercio al dettaglio di semi, fiori e piante ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti e prodotti similari” che “nei locali di vendita al dettaglio, nonché, nel rispetto di quanto specificatamente previsto dalla presente ordinanza, nei mercati, avviene alle seguenti condizioni: durante la vendita al dettaglio di semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti e prodotti similari è vietata ogni forma di assembramento; l’accesso ai locali di vendita deve essere effettuato da un unico ingresso; la permanenza nei locali con superficie complessiva sino a quaranta metri quadrati, è consentita ad una sola persona alla volta; nei locali aventi superficie complessiva superiore dovrà essere rispettata la distanza interpersonale minima di un metro fra un cliente e l’altro; la circolazione e la permanenza nei locali di vendita da parte di acquirenti e venditori deve avvenire utilizzando guanti monouso e dispositivi di protezione delle vie respiratorie; nei locali o parti di locali destinati alla vendita dovrà essere messo a disposizione dei clienti del gel igienizzante, posto in luogo ben visibile; è privilegiata, per l’acquisto dei prodotti, la modalità telefonica o on line, con consegna a domicilio o presso il venditore, previa prenotazione telefonica o on line, su appuntamento; in tale ultimo caso il titolare dell’esercizio fissa gli appuntamenti per il ritiro della merce con intervalli di almeno quindici minuti l’uno dall’altro, dandone conferma al cliente tramite e-mail o sms, precisando la data, l’orario del ritiro e la motivazione (ad esempio merce acquistata on line o telefonicamente con indicazione del nome dell’esercizio); è consigliata la misurazione sistematica della temperatura corporea del personale presente all’interno dei locali e dei clienti all’atto dell’accesso”.

“Lo svolgimento di attività lavorative per autoconsumo su superfici agricole di limitate dimensioni, quali orti, campi, prati, vigne e frutteti, la conduzione di piccoli allevamenti e il taglio della legna sono consentite anche al di fuori del Comune di residenza –  si legge ancora nell’ordinanza 192, che riprende ancora quanto previsto dall’ordinanza 161, che è stata revocata – a condizione che il soggetto interessato attesti con autodichiarazione il possesso o l’uso del fondo e il suo utilizzo ai predetti fini, con l’indicazione del percorso più breve dalla propria abitazione al fondo stesso. Durante lo svolgimento di tali attività è vietato ogni assembramento di persone e l’accesso al fondo è consentito ad un massimo di due persone contemporaneamente nel caso di soggetti conviventi; nei restanti casi l’accesso è limitato ad una sola persona. Nel caso di appezzamenti contigui di limitate dimensioni, le suddette attività devono essere svolte rispettando la distanza interpersonale di almeno tre metri, con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie”.

“La vendita di cibo da asporto è consentita negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge regionale 1/2006 – continua l’ordinanza, che presente le medesime disposizioni dell’ordinanza 183 revocata – nonché da parte degli imprenditori artigiani e industriali in possesso di idonea registrazione sanitaria ai sensi del Regolamento 852/2004/CE, nei locali di produzione o ad essa adiacenti e delle strutture agrituristiche di cui alla legge regionale 29/2006, nel rispetto delle seguenti misure: il ritiro dei prodotti avviene evitando ogni assembramento e garantendo il distanziamento dei clienti in attesa di entrata; all’interno del locale è consentita la presenza di un cliente alla volta munito di guanti monouso e dispositivi di protezione delle vie respiratorie, con un tempo di stazionamento per il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce; nei locali o parti di locali destinati alla vendita i gestori indossano guanti monouso e dispositivi di protezione delle vie aeree e mettono a disposizione dei clienti gel igienizzante, posto in luogo ben visibile; è vietata ogni forma di consumo del cibo all’interno dei locali, così come la sosta all’esterno in prossimità degli stessi; è da privilegiare, per la vendita dei prodotti, la prenotazione telefonica o on line e la consegna a domicilio; è consigliata la misurazione sistematica della temperatura corporea del personale presente all’interno dei locali e dei clienti all’atto dell’accesso”.

Se parrucchieri ed centri estetici restano chiusi aprono invece, le attività di toelettatura per cani ed altri animali da compagnia “in considerazione delle esigenze di benessere animale e delle esigenze di tutela della salubrità delle abitazioni dove sono compresenti persone e animali di compagnia – recita l’ordinanza – l’attività di cura e igiene degli animali è attività di interesse pubblico. Tale attività deve essere svolta in esercizi autorizzati su appuntamento, senza contatto diretto tra le persone, preferibilmente con la modalità “consegna animale – toelettatura – ritiro animale”, con l’utilizzo, da parte sia degli addetti che dei clienti di guanti monouso e dispositivi di protezione delle vie aeree e garantendo la distanza interpersonale di almeno un metro. Lo spostamento degli addetti all’esercizio è giustificato da motivi lavorativi; quello dei proprietari degli animali da motivi di necessità. È’ consigliata la misurazione sistematica della temperatura corporea del personale presente all’interno dei locali e dei clienti all’atto dell’accesso”.

La nuova ordinanza di Renzo Testolin ripropone “il conferimento da parte di persone fisiche di rifiuti vegetali derivanti dalle attività agricole per autoconsumo e dall’attività di cura e manutenzione di parchi, giardini e aree verdi, nonché di rifiuti urbani ingombranti nei centri di raccolta autorizzati territorialmente  competenti”, già previsto dall’ordinanza 181, “è consentito alle seguenti condizioni: il soggetto conferitore di vegetali derivanti dall’attività di coltivazione per autoconsumo di orti, campi, prati, vigne e frutteti e di conduzione di piccoli allevamenti attesta con autodichiarazione il possesso o l’uso della superficie agricola e il suo utilizzo, con indicazione del centro di raccolta territorialmente competente e del percorso più breve tra tale superficie e il centro di raccolta; il soggetto conferitore di rifiuti vegetali derivanti dall’attività di cura e manutenzione di parchi, giardini e aree verdi attesta con autodichiarazione la finalità dello spostamento, indicando l’ubicazione del luogo di provenienza dei rifiuti, il centro di raccolta territorialmente competente e il percorso più breve per raggiungerlo; il soggetto conferitore di rifiuti urbani ingombranti attesta con autodichiarazione la finalità dello spostamento, con indicazione del centro di raccolta territorialmente competente e del percorso più breve per il raggiungimento del medesimo; il conferimento è consentito a ciascun soggetto una volta alla settimana, fatti salvi i soggetti che esercitano attività di impresa; durante l’accesso, la permanenza e la circolazione nei centri di raccolta autorizzati è vietato ogni assembramento di persone; i gestori dei centri di raccolta adottano, dandone debita informazione al pubblico, specifiche regole in ordine a modalità e orari di accesso e di conferimento, al fine di evitare ogni assembramento di persone; all’interno dei centri di raccolta è obbligatorio, da parte di addetti e conferitori, l’uso di guanti e dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fermo restando l’obbligo di osservanza della distanza interpersonale di almeno un metro; è privilegiato, da parte dei gestori dei centri, il servizio di raccolta a chiamata dei rifiuti urbani ingombranti”.

L’ordinanza dispone anche che “il soggiorno presso gli alberghi e residenze turistico-alberghiere di cui alla legge regionale 33/1984 e presso le strutture agrituristiche di cui alla legge regionale 29/2006 è consentito a soggetti soggiornanti in Valle d’Aosta per esigenze lavorative, di assoluta urgenza, ovvero per motivi di salute. Gli ospiti delle predette strutture, nel caso di accesso a locali e luoghi chiusi accessibili al pubblico e in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza, utilizzano protezioni delle vie respiratorie, con esclusione dei bambini al di sotto di sei anni e dei soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo delle stesse nonché dei soggetti che interagiscono con i predetti. È fatto obbligo nello svolgimento delle attività ricettive del rispetto del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus “covid-19″ negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali 24 aprile 2020 allegato n. 6 al Dpcm del 26 aprile 2020. È, altresì, consigliata la misurazione sistematica della temperatura corporea anche dei clienti all’atto dell’accesso”.

L’ordinanza 192 “ha validità dal 4 maggio 2020 fino a nuovo provvedimento” e prevede che “conservano validità le ordinanze n. 104 in data 11 marzo (la prima, che ha chiuso i servizi per i disabili), n. 114 in data 17 marzo (la nomina di Luca Montagnani a coordinatore sanitario regionale per l’emergenza), n. 115 in data 19 marzo (la chiusura degli ambulatori), n. 123 in data 26 marzo (la gestione del trasporto pubblico locale) e n. 124 in data 27 marzo 2020 (le ulteriori indicazioni per la gestione dell’emergenza “covid-19″). L’inottemperanza della presente ordinanza comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 4 del decreto legge 25 marzo 2020”, vale a dire “la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da quattrocento a tremila euro” aumentata fino ad un terzo “se il mancato rispetto delle misure avviene mediante l’utilizzo di un veicolo”.

L’ordinanza 192 della Regione autonoma Valle d’Aosta

Il dpcm del 26 aprile 2020

Fonte: ordinanza n. 192 del 03/05/2020 del presidente della Regione autonoma Valle d’Aosta

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