Testolin ricopia l’ordinanza sulla “fase 2” in una nuova con le abilitazioni per le Guide alpine. Il giorno dopo arriva la modifica sulle attività artigianali

Scritto da aostapresse

13 Maggio 2020 - 22:20
Renzo Testolin durante la presentazione dell'ordinanza 201

Per la prima volta dall’inizio della crisi sanitaria, il presidente della Regione, Renzo Testolin, aveva deciso, martedì 12 maggio, di revocare la sua ultima ordinanza sulla gestione dell’emergenza da “covid-2019”, la numero 192 del 3 maggio scorso,  sostituendola, nove giorni dopo, con un’altra, la numero 201, molto simile, dando l’idea che nella prima ci si sia dimenticato di qualcosa oppure che le pressioni dei gruppi di interesse che vengono citati nella nuova hanno avuto un buon esito. Ma evidentemente c’è stata qualche dimenticanza anche nell’aggiornamento e, nella notte di mercoledì 13 l’ordinanza 201 è stata integrata dalla numero 203.

L’ordinanza 201, di dodici pagine, la quattordicesima che ha sempre lo stesso titolo di “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-2019” revoca, dal 13 maggio, l’ordinanza numero 192 del 3 maggio 2020 e ridefinisce le misure previste dall’ordinanza revocata riproponendo in medesimo modo le disposizioni in merito di “spostamenti, “accesso a parchi e giardini pubblici”, oltre che quelle in materia di “attività motoria e sportiva”, “costruzioni”, “commercio al dettaglio in genere”, “commercio al dettaglio di carta, cartone ed articoli di cartoleria, al commercio al dettaglio di libri, ed al commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati”,  “commercio al dettaglio di semi, fiori e piante ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti e prodotti similari”, “mercati”, “attività agricole per autoconsumo”, “conferimento di rifiuti derivanti da attività agricole per autoconsumo, rifiuti derivanti dalla manutenzione di parchi, giardini e aree verdi e rifiuti urbani ingombranti” e “vendita di cibo da asporto”, presentate in un ordine diverso rispetto alla precedente, ma sempre con gli stessi identici contenuti.

https://aostapresse.it/2020/05/03/in-valle-daosta-la-fase-2-dellemergenza-consente-in-pratica-le-passeggiate-in-montagna-e-la-pesca-restano-chiusi-i-parrucchieri-ma-non-quelli-per-cani/

È presente  la nuova voce “Attività delle Guide alpine”, dove si specifica il fatto che “rientrano nelle attività che erogano servizi di pubblica utilità quelle svolte dalle Guide alpine, iscritte all’Albo professionale di cui alla Legge regionale 7/1997, anche a supporto delle strutture regionali competenti in materia di gestione del rischio idrogeologico, di rilievi nivologici per la prevenzione di fenomeni valanghivi, le attività svolte quali componenti delle Commissioni locali valanghe di cui alla Legge regionale 29/2010, le attività connesse al soccorso in montagna e, in generale, tutte le attività svolte nell’ambito del sistema regionale di protezione civile di cui alla Legge regionale 5/2001”.
La Guide alpine erano già presenti nella precedente ordinanza, nella sezione della “Attività motoria e sportiva”, dove veniva precisato che “sono consentiti, gli allenamenti, anche di coppia per ragioni di sicurezza e nel rispetto delle distanze interpersonali, di arrampicata delle Guide alpine la cui professione è disciplinata dalla Legge regionale 7/1997, iscritte al relativo Albo professionale e munite del tesserino di riconoscimento di cui all’articolo 8 della medesima legge regionale, in ragione della necessità di una preparazione atletica e tecnica funzionale alla sicurezza in montagna”, paragrafo ora ricopiato nella sezione specifica dove è stato aggiunto che “per le medesime ragioni è consentito lo svolgimento dei corsi di abilitazione tecnica all’esercizio della professione di cui all’articolo 11 della Legge regionale 7/1997 e di aggiornamento professionale di cui all’articolo 12 della medesima legge regionale, con la costituzione di gruppi composti da un massimo di sei aspiranti, oltre ad un istruttore. Le attività di cui sopra avvengono nel rispetto del distanziamento interpersonale di due metri; laddove la natura dell’attività non consenta tale rispetto, è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Prima dell’inizio delle attività giornaliere i partecipanti ai corsi dovranno fornire idonea dichiarazione attestante l’avvenuta misurazione della temperatura corporea, anche in maniera autonoma, e la relativa risultanza inferiore a 37,5 °C”.

Oltre all’esplicitazione ed all’ampliamento delle attività delle Guide alpine, la “nuova” ordinanza consente il ritorno alla “Attività delle Guide escursionistiche naturalistiche, degli accompagnatori di turismo equestre e dei maestri di mountain bike”, “in via sperimentale e in funzione dell’avvio della stagione estiva (senza però precisare se o come sarà concesso l’eventuale turismo da altre regioni, n.d.r.), delle Guide escursionistiche naturalistiche, degli accompagnatori di turismo equestre e dei maestri di mountain bike di cui alla Legge regionale 1/2003, in possesso dell’abilitazione professionale e iscritte all’elenco regionale di cui all’articolo 7 della legge medesima” che viene “consentita nel rispetto del distanziamento interpersonale di due metri, nel caso di escursioni naturalistiche guidate, e di cinque metri, nel caso di attività di accompagnamento di turismo equestre e di attività di mountain bike con accompagnamento di maestro. Dovranno essere costituiti gruppi composti da un massimo di quattro persone, oltre ad un accompagnatore o maestro. In ogni caso è fatto divieto di creare assembramento sia nell’esercizio proprio delle attività che nelle attività prodromiche e nella costituzione dei gruppi”.

La sezione dedicata all’attività motoria e sportiva all’aperto viene ampliata consentendola “anche nell’ambito di impianti sportivi, centri e siti sportivi, quali campi da tennis e paddle (per gioco “singolo” e non “doppio”), da golf, tiro con l’arco, pesca sportiva e maneggi. E’ vietata la fruizione di spazi e servizi accessori (ad esempio, palestre, luoghi di socializzazione, bar e ristoranti, docce e spogliatoi), fatto salvo per quanto riguarda i locali di transito necessari agli accessi e i locali adibiti a servizi igienici. I suddetti gestori, oltre a garantire la corretta e costante sanificazione e igienizzazione degli ambienti di transito e dei servizi igienici, devono assicurare il contingentamento degli ingressi, l’organizzazione di percorsi idonei e l’adozione di tutte le misure utili per assicurare il distanziamento sociale e il divieto di assembramento, quali prenotazione online o telefonica degli spazi, turnazioni, gestione degli accessi al sito sportivo e dei percorsi degli utenti”.

Il paragrafo dedicato alla “Toelettatura per cani e altri animali da compagnia” è stato trasformato in “Servizi per animali” ed oltre alle identiche disposizioni precedenti, aggiunge che “sono consentiti altresì, con le medesime modalità, le altre attività di cui al codice ateco 96.09.04 (per l’appunto i servizi di cura degli animali da compagnia, esclusi i servizi veterinari, n.d.r.). L’attività di allenamento e di addestramento dei cani compresi quelli di guida per i non vedenti è consentita esclusivamente nei centri specializzati e nelle aree previste e autorizzate a tale scopo, secondo una turnazione di utilizzo delle zone di addestramento e allenamento cani, singolarmente e senza il contatto diretto fra le persone, nel rispetto della interpersonale di almeno un metro e dell’uso di guanti e dispositivi di protezione delle vie respiratorie”.
“È consentito l’accesso ai canili e gattili nel territorio regionale ai fini dell’adozione – precisa ancora l’ordinanza – previo appuntamento telefonico o con strumenti informatici, con la presenza di una sola persona, nel rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro e dell’uso di guanti e dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Lo spostamento degli addetti all’esercizio è giustificato da motivi lavorativi; quello dei proprietari degli animali da motivi di necessità. È consigliata la misurazione sistematica della temperatura corporea del personale presente all’interno dei locali e dei clienti all’atto dell’accesso”.

Una piccola modifica è stata inserita anche nella sezione dedicata agli “Alberghi e strutture simili” dove viene ribadito che “il soggiorno, oltre che presso alberghi e residenze turistico-alberghiere di cui alla Legge regionale 33/1984, è consentito presso le strutture ricettive extralberghiere di cui alla Legge regionale 11/1996, presso i complessi ricettivi all’aperto di cui alla Legge regionale 8/2002 e presso le strutture agrituristiche di cui alla Legge regionale 29/2006 a soggetti soggiornanti in Valle d’Aosta per esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute” aggiungendo “e a soggetti residenti o domiciliati in Valle d’Aosta presi in carico dal Servizio di primo intervento per persone prive di abitazione”.

Totalmente nuova è invece la sezione per le “Piccole attività artigianali”, di cui il presidente della Regione è, originariamente, responsabile dell’Assessorato di competenza, che consente “l’attività dei laboratori in cui si svolgono attività artigianali, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo laboratori artigianali di piccola carpenteria metallica, legno, vetro e ceramica” solo nel caso in cui “nel laboratorio non siano presenti contemporaneamente più di tre persone compreso il titolare, nel rispetto del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus “covid-19″ negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all’allegato 6 al decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020. Alle medesime condizioni è consentita l’attività delle botteghe scuola di cui all’articolo 13 della Legge regionale 2/2003”.

Nell’ordinanza 203, semplicemente viene aggiunto che il riferimento è alle “attività dei laboratori in cui si svolgono attività artigianali comprese nell’allegato 3 al decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020” ed “a condizione che nel laboratorio non siano presenti contemporaneamente più di tre persone compreso il maestro artigiano”.

L’ordinanza 201 “ha validità dal 13 maggio 2020 fino a nuovo provvedimento” e, come la precedente, prevede che “conservano validità le ordinanze n. 104 in data 11 marzo (la prima, che ha chiuso i servizi per i disabili), n. 114 in data 17 marzo (la nomina di Luca Montagnani a coordinatore sanitario regionale per l’emergenza), n. 115 in data 19 marzo (la chiusura degli ambulatori), n. 123 in data 26 marzo (la gestione del trasporto pubblico locale) e n. 124 in data 27 marzo 2020 (le ulteriori indicazioni per la gestione dell’emergenza “covid-19″) mentre la 203 precisa che la validità dell’ordinanza 201 del 12 maggio 2020 è solo “per le parti non oggetto della presente ordinanza di modifica”.

Identici sono anche i paragrafi finali, dove si avvisa che “l’inottemperanza della presente ordinanza comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 4 del decreto legge 25 marzo 2020”, vale a dire “la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da quattrocento a tremila euro” aumentata fino ad un terzo “se il mancato rispetto delle misure avviene mediante l’utilizzo di un veicolo”.


L’ordinanza 203 del 13 maggio 2020 del presidente della Regione Valle d’Aosta

L’ordinanza 201 del 12 maggio 2020 del presidente della Regione Valle d’Aosta

L’allegato 3 al Dpcm del 26 aprile 2020

Fonti: ordinanze n.203 del 13 /05/2020, n.201 del 12/05/2020 e n.192 del 03/05/2020 del presidente della Regione autonoma Valle d’Aosta

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