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Dopo la decadenza, Testolin rientra: seduta straordinaria del Consiglio

pubblicato martedì 12 Maggio 26 • h. 17

realizzato da aostapresse.it

Dopo la decadenza, Testolin rientra: seduta straordinaria del Consiglio

di aostapresse.it | Mar 12 Mag 26 • h. 17

Aurelio Marguerettaz e Renzo Testolin durante la riunione del Consiglio Valle del 5 maggio scorso

Mercoledì 13 marzo 2026 il Consiglio Valle si riunirà alle ore 15 per un solo punto all’ordine del giorno, la presa d’atto del reintegro di Renzo Testolin alla carica di presidente della Regione, ma il cuore politico-istituzionale della vicenda si gioca a Torino, dove la Corte d’Appello è chiamata a pronunciarsi sul ricorso contro la sentenza che ne ha dichiarato l’ineleggibilità e la decadenza.

L’Assemblea regionale è stata convocata per riconoscere formalmente il rientro di Testolin, con effetto retroattivo da venerdì 8 maggio, data in cui è stato notificato e depositato davanti alla Corte d’Appello di Torino l’atto di citazione in appello contro la sentenza del Tribunale di Aosta n. 110/2026. La presa d’atto segna la fine del regime di ordinaria amministrazione della Giunta regionale e la piena ripresa dei lavori consiliari, con la Capigruppo che ha già riattivato il calendario delle sedute fino a settembre.

Cosa aveva deciso il Tribunale di Aosta

La sentenza n. 110/2026 del Tribunale ordinario di Aosta, depositata lo scorso sabato 2 maggio, aveva accolto il ricorso dei consiglieri regionali Chiara Minelli ed Eugenio Torrione, dichiarando Renzo Testolin ineleggibile alla carica di presidente della Regione per la XVII legislatura e, per l’effetto, decaduto. Secondo i giudici, Testolin avrebbe superato il limite dei mandati consecutivi in Giunta previsto dall’articolo 3, comma 3, della legge regionale 21/2007, che vieta a chi ha ricoperto per due legislature consecutive cariche all’interno della Giunta di essere rieletto in Giunta nella legislatura successiva, salvo che in una delle due precedenti la carica sia durata meno di due anni, sei mesi e un giorno.

Il Tribunale, dopo aver respinto le eccezioni preliminari di difetto di giurisdizione, tardività del ricorso e mancanza di legittimazione e interesse dei ricorrenti, aveva interpretato la norma in senso ampio: il divieto di “terzo mandato” riguarda qualsiasi carica all’interno della Giunta, non solo il ripetersi della stessa carica (per esempio tre mandati da presidente o tre da assessore). Ai fini del conteggio, i giudici hanno considerato le legislature XIV, XV e XVI, durante le quali Testolin ha fatto parte della Giunta prima come assessore e poi come presidente, ritenendo superato il limite massimo consentito e non applicabile la deroga legata alla durata ridotta di una delle legislature.

Il gruppo di AVS - Rete Civica in Consiglio Valle: Andrea Campotaro, Chiara Minelli ed Eugenio Torrione

Il gruppo di AVS – Rete Civica in Consiglio Valle: Andrea Campotaro, Chiara Minelli ed Eugenio Torrione

Le argomentazioni dell’avvocato Ulisse Corea

Nelle 52 pagine del ricorso depositato a Torino, Renzo Testolin, assistito dal professor Ulisse Corea, partner dello Studio legale Marini di Roma (il cui titolare Francesco Saverio Marini oltre ad aver difeso a lungo la Regione Valle d’Aosta davanti alla Corte costituzionale, è stato presidente della Commissione paritetica Stato‑Regione Valle d’Aosta ed è oggi consigliere giuridico a Palazzo Chigi della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni), chiede la riforma integrale della sentenza di primo grado, contestandone sia gli aspetti processuali sia l’interpretazione della legge regionale sul limite dei mandati.

Sul piano procedurale, l’appello sostiene innanzitutto che il Tribunale abbia sbagliato a ritenere tempestivo il ricorso Minelli‑Torrione: il termine di 30 giorni previsto dall’articolo 22 del decreto legislativo 150/2011, a giudizio dell’appellante, avrebbe dovuto decorrere dalla seduta consiliare del 6 novembre 2025 in cui il Consiglio ha eletto il presidente, e non dalla data finale di pubblicazione della delibera di elezione.
La motivazione è che i due consiglieri, avendo partecipato alla votazione, avevano da subito “piena conoscenza” dell’atto che oggi contestano; applicare loro il termine legato alla sola pubblicazione significherebbe trattarli come semplici terzi, in contrasto con i principi generali sulla decorrenza dei termini di impugnazione e con la giurisprudenza che anticipa il dies a quo quando l’interessato è presente alla deliberazione. Da qui la richiesta alla Corte d’Appello di dichiarare inammissibile per tardività l’azione che ha portato alla decadenza.

Un secondo motivo di appello riguarda la giurisdizione: per l’avvocato Ulisse Corea, il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare il difetto di giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria, rimettendo la controversia al giudice amministrativo (TAR). Secondo questa tesi, Minelli e Torrione non avrebbero fatto valere un loro diritto di elettorato attivo o passivo, ma un interesse legittimo al “corretto esercizio” del potere consiliare di elezione del presidente, censurando in sostanza un atto del procedimento elettivo interno all’Assemblea.
Sempre sul piano delle condizioni dell’azione, l’appello ripropone l’eccezione di difetto di legittimazione e interesse: i ricorrenti non avrebbero dimostrato di aver subito una lesione individuale, non essendosi candidati alla carica di presidente né avendo denunciato una compromissione del proprio diritto di voto, ma agendo in nome di un generico “diritto di elettorato passivo” altrui.

L'avvocato romano Ulisse Corea, difensore di Renzo Testolin

L’avvocato romano Ulisse Corea, difensore di Renzo Testolin

La diversa lettura del limite dei mandati

La parte centrale dell’appello attacca direttamente l’interpretazione sostanziale dell’articolo 3, comma 3, della legge regionale 21/2007 adottata dal Tribunale. Per il professor Ulisse Corea, la norma, letta alla luce della forma di governo valdostana, che non prevede l’elezione diretta del presidente, deve essere interpretata in modo restrittivo, perché introduce una limitazione al diritto di accesso alle cariche pubbliche che, in quanto eccezionale, non può essere estesa oltre i casi espressamente previsti.

Da qui alcune conseguenze:

  • il divieto di terzo mandato dovrebbe scattare solo se le due legislature precedenti sono durate interamente e se, in entrambe, l’interessato ha esercitato la stessa carica di Giunta (tutti mandati da presidente o tutti da assessore), non una combinazione di ruoli diversi;
  • la legislatura XV, durante la quale Testolin ha svolto funzioni di Giunta per un periodo inferiore al biennio e mezzo previsto come soglia, non potrebbe essere computata ai fini del divieto, facendo scattare la deroga prevista dalla stessa norma;
  • il legislatore valdostano, in un sistema di elezione indiretta e senza “simul stabunt, simul cadent” (un brocardo latino che significa letteralmente “insieme staranno, insieme cadranno”, che nel diritto italiano si usa per indicare un legame di interdipendenza molto stretto tra due organi o cariche: se viene meno uno, automaticamente cade anche l’altro) tra Consiglio e presidente, non avrebbe alcun obbligo, né costituzionale né derivante dalla legge statale 165/2004, di applicare il modello del divieto di terzo mandato pensato per i presidenti eletti direttamente dagli elettori.
  • in subordine, l’atto di citazione solleva anche questioni di legittimità costituzionale dell’interpretazione ampia dell’articolo 3, comma 3, prospettando possibili contrasti con i principi di ragionevolezza, proporzionalità e parità nell’accesso alle cariche elettive sanciti dagli articoli 3, 48 e 51 della Costituzione.
L'inizio della prima delle 52 pagine del ricorso presentato dall'avvocato Ulisse Corea per Renzo Testolin

L’inizio della prima delle 52 pagine del ricorso presentato dall’avvocato Ulisse Corea per Renzo Testolin

Il nodo politico: un presidente reintegrato “a tempo”

In attesa che la Corte d’Appello fissi l’udienza e si pronunci sui motivi di gravame (verosimilmente il 28 settembre), la notifica dell’atto ha prodotto l’effetto immediato del reintegro di Renzo Testolin, con conseguente ritorno alla piena operatività della Giunta e del Consiglio regionale. Dal punto di vista politico, la seduta del Consiglio Valle avverrà quindi in un quadro sospeso: da un lato, la maggioranza può rivendicare un pronunciamento non definitivo che consente al presidente di tornare in carica; dall’altro, l’opposizione continuerà a leggere nella sentenza di primo grado la conferma di un problema di fondo sul limite dei mandati e sulla tenuta delle regole della forma di governo valdostana.
Molto del dibattito consiliare ruoterà proprio attorno a questo doppio livello, giudiziario e istituzionale. Se la Corte di Torino dovesse accogliere uno dei motivi di appello, a partire dalla tardività del ricorso, la decadenza verrebbe meno per ragioni procedurali; se entrasse nel merito, sarà chiamata a dire l’ultima parola su come debba essere letto, in Valle d’Aosta, il divieto di terzo mandato in Giunta che il Tribunale di Aosta ha applicato a Renzo Testolin.